Salvatore - Gentilissima Lalla so che hai gia risposto a Cecilia sull'interpretazione del regolamento in oggetto (dpr 122 art. 4 comma 6)
Anch'io sono pienamente d'accordo con la tua interpretazione. Ma il mio D.S. la pensa diversamente a meno che non arrivi un chiarimento ufficiale dal Ministero.
Vorrei a questo punto sapere: è arrivato questo atteso chiarimento? In caso affermativo desidererei conoscere gli estremi del medesimo. Grazie
Doveri nei confronti degli alunni per i quali è stato sospeso il giudizio
Zarina - Gent.ma Lalla, ho avuto una supplenza da salvaprecari in una scuola secondaria di II grado a marzo e si presume la porterò a termine l'ultimo giorno di scuola. Nel caso molto probabile, sia per le mie materie che per quelle dei colleghi, che per alcuni alunni si opti per la sospensione del giudizio, io che doveri ho nei confronti della scuola?
Sospensione del giudizio
Cecilia - Gentilissima Lalla, il DPR 122/2009, art. 4, comma 6, prevede che agli scrutini di Giugno 2010 il consiglio di classe non esprima immediatamente un giudizio di non promozione alla classe successiva, ma sospenda il giudizio nel caso in cui l'alunno abbia conseguito l' insufficienza in una o più discipline e che il giudizio definitivo debba essere espresso soltanto dopo i corsi di recupero estivi.
Da questo discende che a glugno gli unici non promossi (bocciati) saranno soltanto gli alunni che avranno conseguito non più di 5 in condotta oppure uno più "non classificato". Ma poichè l'art. 7 dello stesso DPR prevede che poter attribuir 5 in condotta, l'alunno debba averla fatta veramente "grossa" e previo processo, si può conlcudere che a giugno sui quadri non potremo leggere la dicitura "non ammesso" ovvero "non promosso", ma solamente "giudizio sospeso" o "promosso"??? E' corretta la mia interpretazione?? grazie.




