Tar sospende concorso a cattedra, commissario aveva espresso dubbi su sua utilità in un quotidiano

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Il Tar di Milano, con l’ordinanza 23 novembre 2016, n. 1486, ha sospeso in Lombardia il concorso per docenti di composizione musicale (classe di concorso A64) previsto dalla legge 107 del 2015.

La decisione è dovuta al fatto che i commissari d’esame non possono esprimersi sull’utilità del concorso in cui sono coinvolti.

Il presidente della commissione esaminatrice aveva espresso, su un quotidiano nazionale, dubbi sull’opportunità di esaminare nuovi docenti da immettere poi in un tessuto specialistico quale quello dei licei musicali. In questi licei ci sono docenti che sono utilizzati da anni e che dovrebbero lasciare il posto ai vincitori, generando gravi effetti sulla continuità didattica per l’improvvisa e radicale sostituzione della maggioranza degli insegnanti in servizio.

I candidati alle prove d’esame hanno considerato questi commenti come possibile ostilità nei loro confronti: potrebbe esserci un’eccessiva severità, perché la commissione è potenzialmente orientata a mantenere lo status quo, negando le idoneità e garantendo continuità agli insegnanti già presenti. Da qui verrebbe meno il giudizio di imparzialità che va richiesta ai componenti di commissioni d’esame.

Il ricorso al Tar di alcuni candidati, che hanno chiesto di eliminare i dubbi sull’imparzialità della commissione giudicatrice, è stato accolto in via di urgenza, i ricorrenti hanno presentato ai giudici il contenuto di un’intervista a un quotidiano nazionale che lasciava intendere che non ci fosse da parte della commissione esaminatrice equilibrio di giudizio, anche se le critiche espresse dal commissario erano indirizzate verso il sistema scolastico in generale.

Il Tar, disponendo la sospensione del concorso e la sostituzione della commissione, ha applicato l’articolo 7 del Dpr 62/2013, che impone ai dipendenti pubblici di astenersi da procedure che possono coinvolgere interessi propri o di persone abitualmente frequentate.

Tale principio è applicato per evitare favoritismi, ma in questo caso il Tar lo utilizza in modo innovativo, per garantire la parità di trattamento e imparzialità ambientale. Il diritto di critica, che pure è garantito al pubblico dipendente, non può infatti creare dubbi sull’imparzialità e sul buon andamento della prova concorsuale, facendo ipotizzare trattamenti eccessivamente severi, seppur finalizzati a garantire risultati utili nel medio periodo.

Da qui la sospensione delle prove e il cambio della commissione; la pronuncia riguarda la sola commissione d’esame milanese, sia per la specificità delle critiche svolte dal commissario, sia per il particolare settore (liceo musicale) oggetto di concorso, con insegnamenti che esigono una particolare continuità didattica.

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