Supplenze su potenziamento: quando si può e quando non si può nominare. La nota dell’USR Lazio

WhatsApp
Telegram

L’USR Lazio, in seguito a numerosi quesiti pervenuti, è intervenuto al fine di chiarire quando è possibile nominare un supplente su posto di potenziamento e quando non lo è.

Com’è noto, la normativa di riferimento è la legge n. 107/2015 comma 95, la circolare n. 11729 del 29.04.2016 (organico di diritto) e la circolare sulle supplenze a.s. 2016/17.

In tutte e tre i riferimenti normativi sopra citati, è affermato a chiare lettere che sui posti di potenziamento non si può procedere a nominare per supplenze brevi e saltuarie, a meno che il docente di potenziamento svolga anche ore su cattedra e per assenze superiori a 10 giorni.

Nella nota dell’USR Lazio vengono indicati i casi in cui è possibile nominare un supplente su posto di potenziamento sia comune che di sostegno e quelli in cui non è possibile. Ecco quali:

  • Sui posti di potenziamento sono solo possibili supplenze annuali (se il posto di organico di diritto è rimasto vacante) o fino al termine delle attività didattiche (se il posto è stato occupato da un titolare poi assente per tutto l’anno);
  • Non è possibile, di contro, nominare sui posti di potenziamento per assenze brevi o saltuarie ( malattia, maternità ecc..);
  • È possibile, solo per assenze superiori a 10 giorni, nominare sui posti di potenziamento qualora il docente sia impegnato in insegnamento frontale su materie curriculari, sdoppiamento delle classi, istituzioni di classi a tempo pieno e, in modo proporzionale, sulle base delle ore di insegnamento se utilizzato anche su spezzone orario;
  • Il posto di potenziamento sul sostegno può essere assegnato o tutto o parte al docente per seguire gli alunni disabili secondo quanto previsto dal PTOF;
  • Il posto di potenziamento, in assenza di docenti specializzati, può essere assegnato anche a docenti privi del titolo di specializzazione;
  • Per la sostituzione, in caso di assenza del docente di potenziamento sul sostegno, vale quanto detto per i posti comuni.

 

Quindi è possibile nominare supplenti su posto di potenziamento solo per supplenze al 31/08 o al 30/06, mentre non lo è nel caso in cui il docente di potenziamento si assenti per periodi brevi (ricordiamo che tale è considerata pure la maternità o l’assenza per gravi complicanze della gestione).

E’ possibile, inoltre, nominare supplenti per assenze superiori a 10 giorni, qualora il docente di potenziamento sia impiegato anche su cattedra (ad esempio 12 ore di potenziamento e 6 curricolari: nel caso il docente si assenta per più di 10 giorni, sarà sostituito solo per le 6 ore curricolari).

Quanto detto per i posti comuni vale per quelli di sostegno: se un docente di sostegno svolge solo attività di potenziamento non può essere sostituito per assenze brevi; se svolge invece nove ore di potenziamento e per nove segue un alunno, sarà sostituito, per assenze superiori a 10 giorni, soltanto per nove ore).

Sui posti di potenziamento di sostegno si può nominare (al 31/08 o al 30/06) anche un supplente non specializzato.

La nota dell’USR Lazio

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri