Supplenze sostegno, conferma insegnante dell’anno precedente. I Presidi attendono indicazioni

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Il decreto legislativo n. 66/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto nuove norme sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Tra le novità ricordiamo quella relativa alla continuità didattica che, alla luce di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto, può essere favorita anche dalla conferma, per l’anno scolastico successivo, del docente con contratto a tempo determinato.

E’ il comma 3 del succitato articolo 14 a prevedere quanto detto sopra:

3. Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui
al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse
della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della
studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia,
ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno
didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle
lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico
successivo, ferma restando la disponibilita’ dei posti e le
operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche’
quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107
del 2015. Le modalita’ attuative del presente comma sono definite con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni
al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

Il dirigente scolastico, dunque, su richiesta della famiglia può confermare il supplente, rispettando comunque alcuni “paletti”, ossia:

  • la disponibilità di posti e le operazioni riguardanti il personale a tempo indeterminato;
  • il divieto previsto dall’articolo 1 comma 131 della legge n. 107/2015, sulla base del quale non è possibile stipulare contratti a tempo determinato per più di 36 mesi anche non continuativi;
  • conferma non prima dell’avvio delle lezioni.

La Ministra Fedeli aveva affermato che i dirigenti scolastici sono già autorizzati alla predetta conferma, tuttavia è necessario un ulteriore provvedimento, come leggiamo nel decreto stesso (articolo 14 , comma 3), ossia un decreto che ne definisca le modalità attuative, anche apportando le necessarie modifiche al Regolamento sulle supplenze (DM n. 131/2017).

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