Supplenze. Le scuole devono restituire le somme giacenti a bilancio per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie

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MIUR – LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato”. (legge di stabilità 2016).

MIUR – LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato”. (legge di stabilità 2016).

Si rende noto che l’art. 1, comma 626 della Legge di Stabilità per l’anno 2016, pubblicata in G.U. il 30 dicembre u.s., ha disposto che “le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. (..)”

Al riguardo, si precisa che nei bilanci delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono giacenti risorse finanziarie assegnati alle stesse per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie.

La succitata norma dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento mediante il Cedolino Unico di pagamento e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni.

 Alla luce di quanto sopra esposto, le Istituzioni scolastiche dovranno versare le somme giacenti sui bilanci delle medesime, relative alle risorse finalizzate al pagamento delle  supplenze brevi e saltuarie in parola, all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016: Capo XIII, Capitolo 3550 “Entrate eventuali e diverse concernenti il ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca”, articolo 06 “Altre entrate di carattere straordinario” – IBAN IT 48O 01000 03245 348 0 13 3550 06.

 Nell’invitare le istituzioni scolastiche ad adempiere a quanto prescritto dalla disposizione normativa si specifica l’opportunità di indicare nella causale del versamento il riferimento normativo in parola (“art. 1, comma 626 della legge n. 208/2015”) in modo da poter individuare facilmente i versamenti dal momento che su questo stesso capitolo di bilancio verranno effettuati altri versamenti in entrata.

Nelle more del versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle predette somme, l’importo di 60 milioni di euro per l’anno 2016 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relative al funzionamento delle scuole dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Resta inteso che sarà cura dell’organo di controllo presso l’istituzione scolastica di verificare la presenza di tali somme iscritte nel bilancio della scuola e l’avvenuto versamento in conto entrate del Bilancio dello Stato delle somme in parola.

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