Supplenze. La proroga dei contratti: esempi concreti per insegnanti e segreterie scolastiche

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Proroga dei contratti in caso di cambio tipologia di assenza, o per docente in maternità, o con intervallo di giorno libero o sabato e domenica. Tutti i casi sui quali bisogna chiedersi come trattare la proroga dei contratti.

Proroga dei contratti in caso di cambio tipologia di assenza, o per docente in maternità, o con intervallo di giorno libero o sabato e domenica. Tutti i casi sui quali bisogna chiedersi come trattare la proroga dei contratti.

L’istituto della proroga dei contratti per i docenti assunti a tempo determinato per supplenza breve è contenuto nel D.M. 131/2007 che all’art. 7 (“Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto”), comma 4 prescrive:

“Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

I CASI CONCRETI

Si pone il caso del titolare assente dal lunedì al venerdì (sabato “giorno libero”) causa malattia (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea”). Il supplente sottoscriverà un contratto fino al venerdì.
Il titolare rinnova l’assenza (nuovo certificato) a partire dal lunedì successivo.

Al supplente già in servizio dovrà in questo caso essere prorogata la supplenza a decorrere dal sabato (la scadenza del precedente contratto è infatti venerdì).

Se il contratto termina il sabato e l’assenza del titolare si rinnova a partire dal lunedì, la decorrenza sarà invece la domenica.

Si precisa che la proroga contrattuale al supplente non ammette soluzione di continuità tra un contratto e un altro (nel caso citato il contratto dovrà quindi necessariamente comprendere il sabato e la domenica).

PROROGA DEL CONTRATTO E CAMBIO TIPOLOGIA DI ASSENZA DEL TITOLARE (COMPRESI I PERMESSI LEGGE 104/92)

Una domanda molto frequente (non solo da parte dei docenti ma anche delle segreterie scolastiche) è se il diritto del supplente alla proroga del contratto decada al cambio della tipologia di assenza del titolare.
Si chiede quindi se quando ciò accade si debba riscorrere la relativa graduatoria dei supplenti.

La risposta è che il diritto alla proroga del contratto non decade assolutamente in quanto ciò che rileva ai fini della continuazione della supplenza è esclusivamente la continuità dell’assenza del titolare e non la causa che ne ha determinato l’assenza.

A questi dubbi aggiungiamo due “leggende” che circolano nelle istituzioni scolastiche relative all’obbligo del rientro del titolare tra un’assenza e l’altra, qualora cambi la tipologia dell’assenza, e al fatto che il docente che fruisce dei permessi 104/92 (3 giorni al mese) non possa essere sostituito da un supplente.

Tutte e due le questioni sono prive di fondamento normativo: nessuna norma impone ad un docente il rientro in classe tra un’assenza e l’altra, qualora cambi la tipologia dell’assenza (es. primo periodo di assenza per malattia e secondo periodo di assenza per congedo parentale/permessi 104/92), altresì nessuna norma stabilisce che il docente assente per i giorni di cui alla legge 104/92 non possa essere sostituito da un supplente temporaneo (se quindi il titolare non rientra in classe tra una prima assenza per malattia e una seconda assenza per fruizione dei permessi 104/92, al supplente dev’essere garantita la continuità didattica e quindi la proroga/conferma della supplenza).

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CASO CONCRETO

Il riferimento normativo è sempre l’art 7 comma 4 del D.M. 131/2007 il quale non fa nessun riferimento alla tipologia di assenza del titolare soffermandosi solo sulla condizione dalla quale non si può prescindere: il non rientro del titolare in classe (cioè la continuità dell’assenza): “…ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio”.

Docente assente per malattia (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea”) dal lunedì al sabato (oppure dal lunedì al venerdì e il sabato “giorno libero”) e poi nuovamente assente dal lunedì della seconda settimana per congedo parentale (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea” compreso i permessi per legge 104/92).

Anche se cambia la tipologia dell’assenza, es. da malattia a congedo parentale (oppure da malattia a permessi 104/92), al supplente già in servizio deve essere prorogata la supplenza.

La proroga, ricordiamo, decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Nell’esempio riportato (titolare che si assenta dal lunedì successivo) il contratto del supplente decorrerà dunque dalla domenica, se il titolare è assente fino al sabato; dal sabato, se tale giorno coincide con quello libero del titolare (quindi l’assenza è stata certificata fino al venerdì).

PROROGA DELLA SUPPLENZA AL DOCENTE IN EFFETTIVO SERVIZIO (IL CASO DI DUE SUPPLENTI CHE SOSTITUISCONO UN TITOLARE)

Solo il docente effettivamente in servizio ha diritto alla proroga della supplenza, a tutela della continuità didattica nelle classi.
Pertanto, in caso di eventuale proroga della supplenza, il docente che presta effettivamente servizio, stante la coincidenza del suo interesse con quello della classe discente alla continuità didattica, avrà il diritto alla proroga della supplenza.

Si evidenzia come solo la supplente in congedo di maternità/interdizione dal lavoro ha titolo a vedersi riconosciuto il servizio fino al termine del congedo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del CCNL/2007, il quale stabilisce che il periodo di congedo “è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”.

Si noti infatti come tale articolo, trattando la materia dei congedi parentali,  stabilisca la valenza come servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne la proroga della supplenza del solo periodo del congedo di maternità (escludendo quindi altri tipi di congedo come es. quello parentale).

Pertanto, anche se la sentenza del C.d.S., n. 5797 sez. iv del 13 nov. 2007 stabilisce che, salvo ad alcuni fini specificati dalla legge sulle lavoratrici madri, il congedo parentale e quello di maternità non possono essere oggetto di trattamento diverso, entra in gioco un elemento ulteriore, la proroga contrattuale, che è istituto per il quale, a fronte del verificarsi di un nuovo periodo di necessità di sostituzione del docente titolare, invece di scorrere nuovamente la graduatoria, si dà luogo alla proroga nei riguardi del supplente già in servizio, ai fini precipui della salvaguardia della continuità didattica in favore degli alunni.
In conclusione, l'istituto della proroga si applica esclusivamente nei riguardi del supplente effettivamente in servizio.

CASO CONCRETO

Il titolare è assente fino al 13 febbraio (non importa a che titolo sia assente).
In sostituzione viene nominato un primo supplente (A) che assume servizio e ottiene poi un periodo di congedo diverso da quello di maternità (es. congedo parentale, malattia propria o del bambino) fino all’ultimo giorno di assenza della titolare, cioè 13 febbraio (scadenza del contratto).
Si procede così alla nomina di un altro supplente (B) che assume effettivo servizio fino al 13 febbraio.
Nell’eventualità di una nuova assenza del titolare a partire dal 14 febbraio, la proroga della supplenza spetterà solo al docente B, in effettivo servizio fino alla data del 13, e non anche al supplente A il quale invece è di fatto assente fino al 13 febbraio (non si trova cioè in “effettivo servizio”).
Il supplente A se vuole essere in effettivo servizio in modo da avere diritto all’eventuale proroga del contratto, dovrebbe assentarsi in questo caso fino a giorno 12 febbraio (cioè fino al giorno prima della scadenza dell’assenza del titolare) e non fino al 13, in modo da farsi sostituire dal supplente B fino a giorno 12 e trovarsi giorno 13, ultimo giorno di assenza del titolare, in effettivo servizio.
Solo in questo caso se il titolare dovesse rinnovare l’assenza sarà lui il docente che avrà diritto alla proroga della supplenza.

CASO CONCRETO DOCENTE IN MATERNITÀ

La titolare è assente perché collocata in interdizione dal lavoro. Viene nominata una prima supplente (A) che a sua volta è in interdizione per complicanze della gestazione (o congedo di maternità). Si procede così alla nomina di un altro supplente (B) che assume servizio.
Al momento della nuova assenza della titolare (da interdizione dal lavoro a congedo di maternità), si chiede se la proroga o la conferma della supplenza spetti al supplente A o B.
La proroga di un contratto spetta sempre al docente che è in effettivo servizio.
Dal momento che il periodo di interdizione per complicanze della gestazione (o quello relativo al congedo di maternità) è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga o conferma dell’incarico di supplenza, i supplenti “A” e “B” sono da considerarsi entrambi in effettivo servizio anche ai fini della proroga o conferma della supplenza.
La proroga o la conferma, dunque, spetterà a tutte e due i supplenti (A e B).

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