Supplenze: non esiste la continuità didattica tra un anno e l’altro, ma novità per il sostegno

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I docenti che hanno appena concluso il contratto per l’a.s. 2016/17 o che prolungheranno l’impegno fino al 31 agosto 2017 in caso di cattedra vacante e disponibile, chiedono se esiste nella normativa la continuità didattica sulle supplenze.

Posto che il concetto di “continuità didattica” è sempre un po’ aleatorio e usato più o meno a proposito in diverse circostanze, i contratti dei supplenti terminano nel giorno indicato dal contratto, senza clausola di rinnovo.

Il Dirigente Scolastico che, all’inizio del nuovo anno scolastico, dovesse avere ancora la necessità di riassegnare quella cattedra a supplenza, dovrebbe scorrere nuovamente la graduatoria e solo circostanze fortuite potrebbero portare lo stesso insegnante ad accettarla nuovamente.

Si deve ricordare infatti che i posti che nell’a.s. 2016/17 sono stati assegnati a supplenza, se vacanti e disponibili, devono prioritariamente essere messi a disposizioni delle operazioni relative ai docenti di ruolo (mobilità, assunzioni a tempo indeterminato, assegnazioni provvisorie).

Va poi detto che alcuni di questi posti (15.100) sono stati trasformati in organico di diritto per permettere le 52.000 immissioni in ruolo che saranno disposte ad agosto (

Quindi perchè il posto vada ancora a supplenza non deve essere stato assegnato nè nella mobilità nè nei ruoli nè nelle assegnazioni provvisorie. Ma anche quando fosse di nuovo libero, in ogni caso bisognerebbe scorrere nuovamente la graduatoria, nel rispetto del Regolamento delle supplenze (dm 131/20017), che regolamenta quali supplenze vanno assegnate da Graduatoria ad esaurimento e quali da graduatorie di istituto.

Una novità c’è invece per le supplenze su sostegno. Ne abbiamo già parlato in Supplenze su sostegno, nel 2017/18 si cambia. Docenti precari potranno essere riconfermati sul posto, limiti e modalità mettendo in rilievo la novità

contenuta nel decreto relativo alle norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita entrato in vigore il 31 maggio 2017.

Fermo restando che sul posto occupato dal docente precario, se utile, dovranno inizialmente svolgersi le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, se esso risulterà ancora libero per supplenza, su richiesta della famiglia, potranno essere proposti ulteriori contratti tempo determinato per l’a.s. scolastico successivo.

Limiti. Il contratto non potrà partire prima dell’inizio delle lezioni (data stabilita dal calendario scolastico della singola regione ) e non si potrà superare il limite imposto dal comma 131 della legge 107/2015, ossia non superare i 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili.

Modalità. Per le modalità di attuazione di quanto stabilito è necessario attendere un decreto apposito del Miur ma anche modifiche al Regolamento delle supplenze, fermo al 20017 (dm 131/2007).

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