Supplenze, Malpezzi (PD): divieto 36 mesi partito dal 1° settembre 2016 e riguarda i posti vacanti

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Il comma 131 della legge n. 107/2015, com’è noto, ha introdotto il divieto di stipulare contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili per più di 36 mesi anche non continuativi. 

La legge di bilancio 2017 ha poi chiarito che il calcolo per i suddetti 36 mesi parte dal 1° settembre 2016.

Sulla questione non ci sono mai stati dubbi, così come sul fatto che per posti vacanti e disponibili si intendono gli incarichi al 31 agosto.

La nostra redazione ha chiarito quanto predetto in diversi articoli, anche al fine di non creare falsi allarmismi tra i docenti precari, ed ha sottolineato che non si potranno accettare, superato il limite predetto, le supplenze annuali e che non è vero che i supplenti non potranno più lavorare: Supplenze: il divieto dopo 36 mesi è partito il 1° settembre 2016, ma fase transitoria porterà a ruolo abilitati e docenti con 3 anni di servizio

Ci si aspettava che nella circolare, relativa alle supplenze per l’anno scolastico 2017/18, venisse nuovamente ribadito che il calcolo per i 36 mesi parte dal il 1° settembre 2016, come chiesto da qualche sindacato, cosa che non è comunque avvenuta.

A fare ulteriormente chiarezza è intervenuta l’On. Malpezzi, con un post sul suo profilo FB, confermando quanto suddetto: il computo dei 36 mesi parte dall’anno scolastico 2016/17; le supplenze che rientrano nel computo sono quelle su posti vacanti.

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