Supplenze fino a 10 giorni, si può utilizzare organico di ruolo. Ma ci sono alcune limitazioni. Docenti potenziatori non si sostituiscono

WhatsApp
Telegram

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato una circolare specifica sulle supplenze. In essa alcuni chiarimenti attesi, altri mancano.

Nella circolare si ricorda che nella legge 107 viene consentito ai dirigenti di utilizzare l’organico dell’autonomia per sostituire i docenti assenti fino a 10 giorni.

La legge utilizza il verbo “può”, mentre il “deve” è necessario utilizzarlo per le supplenze degli insegnanti elementari che devono essere coperta con il personale a disposizione. Come indicato dalla legge di stabilità 2014

Nella circolare in questione, il Ministero puntualizza che per essere utilizzati in gradi di istruzione inferiore occorre avere titolo di studio valido all’insegnamento.

Ad esempio, in un istituto comprensivo, i docenti di scuola media possono sostituire gli insegnati delle elementari solo se si ha il titolo corrispondente.

Viene, inoltre, specificato che la retribuzione in questi casi non varia, non si adatta all’ordine di grado in cui si insegna.

Altra questione riguarda le sostituzioni dei docenti dell’organico potenziato.

Infatti, si specifica che non è possibile stipulare contratti di supplenze brevi per i posti di potenziamento, a meno che il docente che è sul potenziamento svolge anche ore su cattedra, sempre per assenze superiori a 10 giorni.

Si tratta di questioni molto importanti che riguardano l’organizzazione delle scuole, soprattutto relativamente all’annosa questione dell’utilizzo dell’organico potenziato, che in alcuni casi è stato utilizzato soltanto per coprire le supplenze.

La circolare ministeriale

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri