Supplenze: il divieto dopo 36 mesi è partito il 1° settembre 2016, ma fase transitoria porterà a ruolo abilitati e docenti con 3 anni di servizio

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In vista del nuovo anno scolastico è bene riprendere il discorso relativo al divieto di supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio.

Il divieto è stato introdotto dalla legge 107/2015 (La Buona Scuola) e decorre – come chiarito dal Ministero ad una specifica interrogazione parlamentare, come specificato nella circolare sulle supplenze dell’a.s. 2016/17 – dal 1° settembre 2016 e come poi esplicitato nella legge di bilancio 2017. Dunque l’a.s. 2017/18 è da considerare il secondo anno di vigenza.

La norma sarà sicuramente ribadita nella prossima circolare sulle supplenze, nella stessa formulazione dello scorso anno “Si ricorda che, ai sensi del comma 131 dell’art. 1 della legge 107/2015, dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed A.T.A. presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.”

Dunque i punti fermi sono:

  • stiamo parlando solo di supplenze su posti vacanti e disponibili (quelli sui quali, per intenderci, è possibile autorizzare le immissioni in ruolo)
  • è possibile stipulare contratti di supplenza su questi posti solo per 36 mesi, a decorrere dal 1° settembre 2016.

Il calcolo dei 36 mesi potrebbe avvenire in automatico, attraverso una specifica funzione interna al SIDI, ossia il sistema informatico in uso nelle segreterie scolastiche.

Secondo quanto ci risulta dovrebbe essere calcolate tutte le supplenze purché riguardino posti effettivamente vacanti e disponibili per le assunzioni, ossia posti privi di titolare.

Superato il tetto dei 36 mesi di supplenza – anche non continuativi –  il docente non potrà avere più incarichi su questa tipologia di supplenza.

Questo non vuol dire – come genericamente si afferma  sui social, creando molta confusione – che non si potrà più insegnare, ma che ci saranno determinate supplenze alle quali il docente non potrà accedere. Una norma “strozzasupplenze” che per il Ministero non costituisce problema, stante la regolarità dei concorsi e quindi le assunzioni in ruolo.

Per la scuola secondaria il Decreto Legislativo n. 59/2016 ha introdotto innanzitutto una fase transitoria che porterà al ruolo i docenti abilitati e quelli con 3 anni di servizio.

In questo articolo sono elencate le procedure

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