Supplenze. Dal 2016/17 su posti vacanti solo per 36 mesi. Chi li ha già raggiunti ricorre per partecipare al concorso anche da non abilitato

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La norma sui 36 mesi è contenuta nella legge "La Buona Scuola" ma di buono ha solo che tenta di arginare gli effetti della sentenza europea del precariato emanata il 26 novembre 2014. Per il resto i docenti precari sono in allarme, ma al momento solo il M5S ne ha chiesto esplicitamente l'abrogazione 

La norma sui 36 mesi è contenuta nella legge "La Buona Scuola" ma di buono ha solo che tenta di arginare gli effetti della sentenza europea del precariato emanata il 26 novembre 2014. Per il resto i docenti precari sono in allarme, ma al momento solo il M5S ne ha chiesto esplicitamente l'abrogazione 

Stiamo parlando del comma 131 della legge 107/2015: "131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi."

Attenzione: la norma afferma esplicitamente "a decorrere dal 1° settembre 2016", per cui è da escludere qualsiasi retroattività nel conteggio dei 36 mesi.

Inoltre il conteggio misura esclusivamente i contratti stipulati su posti vacanti e disponibili. Si tratta quindi, ovviamente, delle supplenze stipulate fino al 31 agosto 2015. Ma attenzione, spesso anche i contratti al 30 giugno sono erroneamente stipulati su posto vacante, pertanto nel momento in cui si accetta una supplenza è bene informarsi se il posto risulta occupato, qual è la ragione della supplenza.

Il conteggio riguarda i 36 mesi, che possono anche non essere continuativi.

Nella previsione della legge la norma non dovrebbe costituire un ostacolo per i precari, poichè vi è la previsione di concorsi triennali che dovrebbero gradualmente smaltire tutte le fasce di precariato, e dunque annullare quasi del tutto anche questo tipo di supplenze, limitandosi a quelle temporanee per circostanze contingenti (malattie, maternità, aspettative..)

Tuttavia, c'è da fidarsi? Chi può assicurarci che la norma non si ritorca contro i precari stessi (si pensi al concorso scuola docenti 2016, il cui bando è stato pubblicato con più di due mesi di ritardo nonostante nella legge fosse stata indicato un limite temporale ben definito)?

Nel Milleproroghe è stato approvato un ordine del giorno del M5S sul rinvio del conteggio dei 36 mesi, come limite massimo per i contratti a tempo determinato per insegnanti.

Sempre il M5S, e in questo sostenuto dal sindacato Anief, aveva chiesto al Miur una quota riservata di posti nel concorso a cattedra 2016 per non abilitati con 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili. Concorso docenti 2016. Precari GaE e 36 mesi di servizio, M5S: ci vuole fase transitoria.

L'ultimo atto – al momento – di questa battaglia è la presentazione di una risoluzione in Commissione Cultura alla Camera Concorso a cattedra. M5S. Fase transitoria per esclusi da concorso e proroga 36 mesi: presentata risoluzione in commissione alla Camera.

Intanto il sindacato Anief prepara i ricorsi per la partecipazione al concorso. Concorso a cattedre: Anief conferma ricorsi per far partecipare precari non abilitati, docenti di ruolo e abilitandi

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