Supplenze brevi: utilizzare docente di sostegno è illegittimo?

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La prassi consolidata in molte scuole di sostituire i docenti assenti con docenti di sostegno che prestano servizio in contemporaneità nella stessa classe dove si verifica l’assenza, utilizzare il docente contitolare a quello di sostegno per sostituire colleghi assenti in altre classi, utilizzare il docente di sostegno di una classe per effettuare supplenze brevi in altre classi è una pratica che non sembra uniformata alla regolarità.

In caso di assenza del docente curriculare e di supplenza breve da parte del docente di sostegno nella stessa classe, il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il suo ruolo diventando, per quelle ore docente curriculare e privando l’alunno con disabilità del suo diritto al rapporto 1/1. Nelle ore che il docente di sostegno impiega per supplire il collega mancante viene distolto dal suo compito istituzionale. Lo stesso Miur ha chiarito, tramite la circolare 4274 del 4 agosto 2009, “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione,qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.

Anche se il docente di sostegno è contitolare della classe nelle attività didattiche, la sua funzione è quella di supporto alla classe del disabile e tale funzione deve continuare anche in caso di assenza del docente curricolare.

Sembra illegittima anche la prassi, perpetrata da alcuni dirigenti scolastici nei cicli dell’obbligo ai danni della continuità didattica,  di assegnare, alle classi successive alle prime, due docenti di sostegno al posto di uno (seppur presente quello dell’anno precedente)  per avere più docenti di sostegno che ruotano su più classi ed utilizzarli per far fronte a supplenze e sostituzioni dei docenti contitolari della classe.

La nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 dice esplicitamente “ Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali che non possono essere risolti diversamente.

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