Supplenze annuali e al 30 giugno, normativa e modalità d’assegnazione. Sintesi Flc Cgil

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L’inizio del corrente anno scolastico si è protratto notevolmente rispetto al passato per i motivi di cui abbiamo più volte parlato.

La conseguenza dei notevoli ritardi ha fatto sì che ancora devono essere assegnate numerose supplenze sia annuali o sino al termine delle attività didattiche sia brevi (come maternità che, pur essendo brevi, durante nella maggior parte dei casi tutto l’anno e per le quali si procede con nomine sino ad avente diritto).

La Flc Cgil ha pubblicato un’ interessante sintesi (che riportiamo di seguito) di quella che è la normativa che regola le suddette supplenze (al 30/06 e al 31/08) e le modalità di assegnazione delle stesse al personale docente, educativo e ATA.

Le principali norme di riferimento sono il regolamento delle supplenze dei docenti ed educatori (DM 131/07), il regolamento delle supplenze ATA (DM 430/00) e l’annuale circolare sulle supplenze (nota 24306/16).

PERSONALE DOCENTE

Per le nomine a livello provinciale del personale docente non ci sono particolari limitazioni, salvo per gli spezzoni della scuola secondaria fino a 6 ore, che vengono restituiti alle scuole.

 I posti liberi e vacanti nell’organico dell’autonomia (diritto + potenziamento) sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto). I posti e gli spezzoni (oltre le 6 ore) in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30 giugno). Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie ad esaurimento. Se dopo le nomine provinciali rimangono posti/spezzoni residui (per esaurimento delle graduatorie), gli stessi vengono restituiti alle scuole che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).

Il regolamento delle supplenze docenti (DM 131/07), in applicazione del comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che per gli spezzoni fino a 6 ore, nella scuola secondaria, prima di procedere alle supplenze, è necessario verificare che non vi sia personale interno a cui assegnare tali ore (anche in aggiunta all’orario d’obbligo).
 Le procedure da seguire sono precisate nell’annuale circolare sulle supplenze (nota 24306/16). La prima questione da chiarire è che si fa riferimento solo agli spezzoni fino a 6 ore e non alla scissione di altri spezzoni o posti interi (vedi ad esempio le quote residuali dei contratti in part-time): questa operazione è esplicitamente proibita, oltre che lesiva dei diritti dei supplenti. Tali spezzoni, prima di procedere alle supplenze, possono essere attribuiti, con il loro consenso e senza alcun obbligo, a docenti in servizio nella scuola in possesso della specifica abilitazione e secondo il seguente ordine:

1.al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
2.al personale a tempo indeterminato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).
3.al personale a tempo determinato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).

Qualora non sia possibile l’assegnazione a personale interno, si procede (ed è la soluzione da noi sindacalmente auspicata) alla nomina di un supplente fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

PERSONALE EDUCATIVO

Per le nomine a livello provinciale del personale educativo non ci sono particolari limitazioni. I posti liberi e vacanti nell’organico di diritto sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto). I posti e gli spezzoni in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30 giugno). Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie ad esaurimento. Se dopo le nomine provinciali rimangono posti/spezzoni residui (per esaurimento delle graduatorie), gli stessi vengono restituiti alle istituzioni educative che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).

PERSONALE ATA

Per le nomine a livello provinciale del personale ATA non ci sono particolari limitazioni. I posti liberi e vacanti nell’organico di diritto sono coperti con supplenze annuali (scadenza 31 agosto). I posti e gli spezzoni in organico di fatto e i posti disponibili per l’intero anno scolastico (il titolare è assente per l’intero anno scolastico per utilizzazione, assegnazione provvisoria, comando, aspettativa, ecc.) sono coperti con supplenze fino al termine dell’attività didattica (scadenza 30 giugno). Le nomine provinciali avvengono dalle graduatorie permanenti 24 mesi e successivamente da quelle di II fascia (ad esaurimento). Se dopo le nomine provinciali rimangono posti/spezzoni residui (per esaurimento delle graduatorie), gli stessi vengono restituiti alle scuole che provvedono utilizzando le graduatorie d’istituto (nell’ordine di I, II e III fascia).

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