Supplenze: è sempre consentito lasciarne una “fino all’avente titolo” per accettarne un’altra attribuita a titolo definitivo

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Giungono in redazione diverse email di docenti che ci segnalano che le scuole non permetterebbero al docente con contratto “in attesa dell’avente diritto” di lasciare tale supplenza per un’altra a titolo definitivo (quindi con data certa), paventando chissà quale sanzione o un assoluto divieto in tal senso.

Giungono in redazione diverse email di docenti che ci segnalano che le scuole non permetterebbero al docente con contratto “in attesa dell’avente diritto” di lasciare tale supplenza per un’altra a titolo definitivo (quindi con data certa), paventando chissà quale sanzione o un assoluto divieto in tal senso.

Segnaliamo intanto alle scuole, ma lo dovrebbero conoscere a memoria, il fascicolo del MIUR relativo all’”accertamento convocabilità dei docenti dalle graduatorie di istituto” (Piattaforma VIVIFACILE) in cui il Ministero molto chiaramente alla lettera G scrive:

“Per costante orientamento è sempre consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente titolo” per accettarne altra attribuita a titolo definitivo. Ne deriva una costante situazione di convocabilità per supplenze a titolo definitivo nei riguardi di coloro che siano già impegnati per supplenze “in attesa dell’avente titolo”.

Pertanto, “è SEMPRE consentito”…. E “ne deriva una COSTANTE SITUAZIONE DI CONVOCABILITÀ”….

Ricordiamo anche la Nota MIUR 7138/2011 “E’ facoltà del supplente in servizio a titolo provvisorio, nominato in base alle graduatorie del precedente biennio, lasciare la supplenza in atto per accettarne altra di qualsiasi tipologia propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il corrente triennio 2011-2014. Nel caso di supplenze conferite sulla base delle precedenti graduatorie, eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulle nuove graduatorie valide per il triennio 2011-2014.”

Tale nota è ovviamente applicabile tutti gli anni, proprio in virtù del contenuto della lettera “G” sopra richiamata che è un’operazione che le scuole applicano tutti gli anni scolastici per reperire i supplenti dalle Graduatorie di Istituto.

In conclusione, non solo al docente spetta lasciare la supplenza di “avente titolo” per una supplenza con data certa (e senza subire alcuna sanzione), e questo indipendentemente se la supplenza fino avente titolo è stata assegnata dalle precedenti graduatorie di istituto 2013/14 o da quelle già definitive del 2014/15 (la lettera G afferma che è “sempre consentito”…), ma dal momento che le istruzioni sopra riportate sono fornite dallo stesso MIUR alle scuole, queste ultime SONO OBBLIGATE a convocare tali supplenti “fino ad avente titolo”, se la supplenza che devono offrire è a titolo definitivo.

Chiediamo alle scuole di rispettare le disposizioni ministeriali.

Lo speciale di OrizzonteScuola.it sulle supplenze 2014/15

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