Neoimmessi in ruolo: 120 giorni di attività didattica, contali con una equazione

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Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti umani, viste le tante sollecitazioni ricevute da parte di molti neoassunti della fase C, relative alle problematiche inerenti all’art. 1 comma 116 della Legge 107/2015, con cui si dispone che il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato “allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche”, dopo una prima valutazione della normativa vigente da parte dell’avvocato e professore Alessio Parente (vicepresidente e consulente legale del coordinamento), precisa la propria posizione.

Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti umani, viste le tante sollecitazioni ricevute da parte di molti neoassunti della fase C, relative alle problematiche inerenti all’art. 1 comma 116 della Legge 107/2015, con cui si dispone che il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato “allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche”, dopo una prima valutazione della normativa vigente da parte dell’avvocato e professore Alessio Parente (vicepresidente e consulente legale del coordinamento), precisa la propria posizione.

Il legislatore, al momento dell’approvazione della norma, deve aver ipotizzato l’assunzione in ruolo e la presa in servizio a partire dal 1 settembre 2015. Purtroppo, per i docenti della fase C, la presa di servizio è avvenuta solo giorno 1 dicembre 2015 (in alcuni casi, a causa del regime di incompatibilità con le altre attività lavorative ed a causa della necessità di rispettare la normativa sul preavviso per le dimissioni dal precedente lavoro, la presa in servizio è avvenuta anche successivamente).

E’ facile comprendere che i requisiti minimi indicati al comma 116 dell’art. 1 della Legge 107/2015, in una situazione del genere, si presentano sproporzionati e difficilmente perseguibili (al momento dell’assunzione, sarebbero già trascorsi ben 2 mesi di servizio). Si ritiene, pertanto, che andrebbero ridefiniti in considerazione della reale data di inizio del servizio. Risulta irrilevante considerare che gli effetti giuridici della data di assunzione in ruolo al 1 settembre 2015 abbiano vigore solo per i centottanta giorni, poiché per i centoventi di attività didattiche viene considerato il 01 dicembre come effettiva data d’inizio per il conteggio ai fini dell’anno di prova.

Secondo il nostro orientamento, la soluzione interpretativa da seguire è quella per cui è necessario ricorrere allo stesso meccanismo applicato, per determinare le condizioni di cui al comma 116 nei casi di part-time. In altre parole, occorre rideterminare proporzionalmente i giorni relativi alle attività didattiche, in base alla data di presa di servizio. Partendo da quest’ultima, dovrà essere innanzitutto calcolato il totale di giorni di servizio possibili (TGSP) e risolvere la seguente proporzione, per calcolare il totale dei giorni di didattica da realizzare (TGDR):

TGDR:TGSP=120:180 => TGDR=120xTGSP:180

Prof. Romano Pesavento

Coordinamento nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani

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