Iscrizioni 2013/14: alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Di Lalla
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red – La circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 indica le disposizioni per le iscrizioni di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento. Esse devono essere effettuate on line ma perfezionate con la presentazione della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.

red – La circolare n. 96 del 17 dicembre 2012 indica le disposizioni per le iscrizioni di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento. Esse devono essere effettuate on line ma perfezionate con la presentazione della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.

4. a) – Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4 DPR 22 giugno 2009, n.122).

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.

Resta fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti pressi i Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni ( cfr. Sentenza Corte Costituzionale n.226/2001).

4.c) – Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.

Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative.
L’alunno con diagnosi di DSA, dispensato dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale 11 luglio 2012, che supera l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, consegue titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

L’alunno con diagnosi di DSA, esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati.

Guida alle iscrizioni 2013/14. La procedura on line

Lo speciale di Orizzonte Scuola con le FAQ per le famiglie e le scuole

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