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Divieto di fumo a scuola: a quanto ammontano le sanzioni? Come avviene il pagamento? Modelli verbali. I riferimenti normativi, a partire dalla Costituzione

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La sanzione per il divieto di fumo nelle scuole statali viene applicata utilizzando il modulo di processo verbale  e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.

L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto. Gli “enti non statali”, come le scuole che dipendono dalle regioni,  richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

Cosa succede se si trasgredisce al divieto di fumo

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell’accertamento delle infrazioni:

  • provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
  • individuano l’ammenda da comminare;
  • consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
  • consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria;

L’ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

Cosa fanno gli incaricati?

In ordine di tempo, gli incaricati:

  • Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
  • Richiedono al trasgressore un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
  • In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.
  • Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.
  • Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni ia di ricevere il verbale”.

Dichiarazione dell’eventuale contravventore

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.
Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare,si è rifiutato di farlo”.

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale).

Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola. Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far pervenire all’Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell’Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Processo verbale n. ………………………… del…………………………
L’anno ……….. il giorno ……………………. del mese di ………………………… alle ore ………………….. circa
nei locali del ………………………… sede di Via ………………………… Comune di ………………………….., il
sottoscritto ………………………………………………., in qualità di incaricato della vigilanza,
accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che:
il sig. /la sig.ra…………………………………………………… nat…. a………………………… (……..) il
………………………… e residente a ………………………… (……..), via………………………… n. ……,
documento d’identità ………………………………………….. ha violato le disposizioni della normativa
antifumo in quanto …………………………………………………………………………………………………………
Eventualmente:
Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza
o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € ……………………. che potrà essere
pagata per mezzo del modulo F23, precompilato, che gli viene consegnato con le opportune
istruzioni.
Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
Il trasgressore Il verbalizzante
…………………………………. ……………………………………….

AVVERTENZA:
A norma dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all’istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.
Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE
Al Sig. Prefetto
della Provincia di ………………………..
sua sede
Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell’art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) – Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.
Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data …………………, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. ___________________ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

A quanto ammonta la sanzione

Gli “enti non statali” (come le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale  e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”

  • La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275.
  • La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).
  • È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).
L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Come si effettua il pagamento delle sanzioni

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:
• in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio.
• presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
• presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.

L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all’istituzione scolastica, presentando copia del  verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.
Trascorso inutilmente il termine, l’istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE

Al Sig. Prefetto
Della provincia di………………………..
Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell’art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)
Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _______ è stato redatto, a carico di _________, nato a _____ il _____ e domiciliato in _______________, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. ……………………….. del………………., che si ritrasmette in copia, da parte dell’incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.
Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.
Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta
Prefettura, ivi compresa l’eventuale riscossione coattiva.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico

Alcune norme di riferimento

La normativa, in questi anni, si è concentrata molto nella tutela della salute dei non fumatori, appare utile farne un excursus.

Art. 32 della Costituzione: tutela della salute come diritto fondamentale della persona
Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
Direttiva PCM 14/12/1995
Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
Legge 16/01/2003 n.3
art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
DPCM 23/12/2003
Legge finanziaria 2005
Decreto Legislativo 81/2008
CCNL scuola 2006-2009
D.L. n. 81 del 9-04-2008
Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013

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