Sostegno nella scuola privata, chi deve sostenere i costi?
E’ dovuta intervenire la Cassazione civile a Sezioni Unite per mettere fine ad una partita a ping pong che si è rischiata di giocare però sulle spalle degli aventi diritto al sostegno.
Con la Sentenza del 20/04/2017, n. 9966 ha affermato chiaramente che non sussiste alcun obbligo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, né dell’Ufficio scolastico regionale, di accollarsi integralmente i costi del sostegno scolastico presso la scuola privata nella quale l’alunno si sia trasferito e, dunque, di concedere a tale scuola i fondi in precedenza già garantiti accogliendo l’alunno nella scuola statale.
“E’, invero, la scuola privata a dover far fronte all’obbligo di assicurare all’alunno portatore di handicap l’attivazione dell’intervento di sostegno corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, assumendone i costi. Le provvidenze finanziarie dello Stato, lungi dal risolversi in un trasferimento allo Stato dell’intero costo sostenuto dalla scuola privata per retribuire l’insegnante di sostegno assunto dalla stessa scuola privata, rappresentano piuttosto un contributo a parziale copertura di quel costo, un contributo la cui misura è fissata nel limite dello stanziamento di bilancio sull’apposito capitolo di spesa e che è parametrato, tra l’altro, al numero di ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato.
Di talché dalla mancata assunzione dell’intero onere del sostegno scolastico, non può farsi discendere una forma di discriminazione indiretta a danno del minore portatore di handicap imputabile all’Amministrazione scolastica.”