Sostegno, 18 ore solo a studenti grave disabilità. Docente assegnato dopo formulazione PEI. Alcune sentenze

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Tra fine maggio ed i primi di giugno sono arrivate diverse sentenze del Consiglio di Stato in materia di sostegno.

Con la sentenza del 31/05/2017, n. 2620 si è affermato che “In materia di determinazione delle ore di sostegno spettanti agli alunni disabili, la normativa scolastica è non soltanto disorganica e complessa di per sé, ma si caratterizza anche per una singolare commistione di procedimenti aventi natura eterogenea. Infatti, rilevano da un lato i procedimenti disciplinati dalla L. n. 104 del 1992 e dalle altre leggi con essa coerenti, che tengono conto delle esigenze dei singoli alunni disabili; dall’altro lato, vi sono i distinti procedimenti volti alla determinazione dei contingenti del personale di sostegno, da assegnare ai singoli Istituti scolastici”.

Con la sentenza del 31/05/2017, n. 2623 che “L’insegnante di sostegno non è assegnato ad un particolare alunno; egli è invece presente in classe unitamente all’ insegnante titolare della materia, segue in via diretta l’alunno disabile che vi è presente e in generale è chiamato ad adempiere alle ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno a suo favore (art. 13 L. n. 104/1992)”. Con la sentenza del 31/05/2017, n. 2624 che “Al termine di un procedimento complesso, il dirigente scolastico attribuisce ai singoli alunni disabili le ore di sostegno, dopo la formulazione del piano educativo individualizzato e dopo la fase nella quale gli Uffici scolastici hanno assegnato agli Istituti le relative risorse (art. 13 L. n. 104/1992)”. Mentre con l’articolata sentenza del 05-06-2017, n. 2687 ha affermato che “invero, l’attribuzione di posti di sostegno in deroga, rispetto al rapporto medio nazionale, con il riconoscimento del rapporto 1 a 1 (un docente per alunno) è destinata esclusivamente ai disabili riconosciuti particolarmente gravi dalle Aziende Sanitarie Locali, mediante il rilascio di una certificazione medica che riporti esplicito riferimento al comma 3, articolo 3, della L. n. 104 del 1992; (…) Non è certo escluso, anzi appare particolarmente apprezzabile che l’Istituto scolastico, a fronte di una situazione di deficit non certificata formalmente, ma riconoscibile come tale secondo obiettivo apprezzamento, si attivi per offrire, con le risorse a disposizione, un primo aiuto all’interessato. Come sopra rilevato, però, spetta ai titolari della responsabilità sul minore attivarsi per ottenere la certificazione che costituisce titolo per il sostegno vero e proprio previsto dalla L. n. 104 del 1992 e, se del caso, per l’assunzione di personale in deroga, potendo ricorrere, in caso di inerzia, anche avverso il silenzio dell’Ammnistrazione. E’, inoltre, onere degli stessi, depositare una efficace ed attuale certificazione attestante lo status di disabile grave presso l’Istituto scolastico, affinchè possa essere validamente azionata la pretesa al rapporto in deroga.”

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