Sono soprannumerario e non ho presentato domanda di mobilità, cosa succede?

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In seguito alla predisposizione delle  graduatorie interne di istituto, che devono essere pubblicate entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’Ordinanza ministeriale per la presentazione delle domande di mobilità, termine fissato al 6 maggio per tutti gli ordini e gradi di istruzione, il Dirigente scolastico, in presenza di contrazione nell’organico dell’autonomia, provvede a comunicare ai docenti interessati la loro posizione di soprannumero mediante notifica scritta.

I docenti vengono, quindi, dichiarati soprannumerari in base alla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto, posizione che dipende dal punteggio per tutti i docenti titolari nella scuola dall’anno scorso. Per i docenti arrivati  nel corrente anno scolastico in seguito a mobilità volontaria, invece, così come per i docenti titolari su ambito che hanno ricevuto quest’anno incarico triennale nella scuola, il punteggio, per quest’anno, non ha nessuna influenza, in quanto come “ultimi arrivati” saranno collocati in coda a prescindere dal punteggio e, in caso di esubero, saranno i primi ad essere dichiarati soprannumerari.

I docenti dichiarati soprannumerari dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda di mobilità, hanno, quindi, la possibilità di presentarla in forma cartacea.

I docenti individuati come perdenti posto, infatti, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione della domanda di trasferimento,  entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
Nel modulo di domanda, che deve essere compilato e inviato in forma cartacea, tutti gli interessati devono innanzitutto riportare, nella apposita casella, il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari.

L’insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità ed intenda partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Non si dà seguito al trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento in altri istituti.

Se nel corso dei trasferimenti, quindi, si determina nell’istituto di titolarità o di incarico dell’interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

Il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedono in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.

Si ritiene utile precisare che in questo caso, non condizionando la domanda, vengono meno sia il diritto di precedenza per il  rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

I docenti soprannumerari che presentano domanda condizionata e non possono essere soddisfatti per nessuna delle preferenze espresse, così come coloro che, pur essendo in esubero, non presentano domanda di trasferimento, vengono trasferiti d’ufficio in una sede disponibile da loro non richiesta.

il docente viene trasferito d’ufficio in una scuola dell’ambito di titolarità.
In subordine, l’insegnante viene trasferito d’ufficio in una scuola di un ambito viciniore secondo l’ordine delle operazioni previsto nell’allegato 1 e sulla base dell’apposita tabella di prossimità tra ambiti  predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti
L’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nell’ambito di titolarità o in un ambito viciniore della provincia, avviene secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito.

Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sull’ambito che comprende la scuola di precedente titolarità o incarico.

Il trasferimento d’ufficio viene disposto, quindi,  nel seguente ordine di successione:

1- in scuole che fanno parte dell’ambito di titolarità o dell’ambito al quale appartiene la scuola di titolarità;
2- in scuole degli ambiti viciniori;
3- in assenza di disponibilità nelle scuole comprese nei punti 1) e 2), il docente con titolarità su scuola sarà trasferito nell’ambito che comprende la scuola di precedente titolarità, mentre  il docente già titolare nell’ambito, rimarrà in esubero sull’ambito di titolarità.

E’ utile sottolineare che, come stabilisce l’art.22 comma 11, il docente titolare su posto comune, pur essendo in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, non può essere trasferito d’ufficio su questa tipologia di posto, se non specificatamente richiesto nella domanda di trasferimento:

“[…..]I trasferimenti d’ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l’assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente[……]”

I docenti soprannumerari, quindi, possono decidere di:

1- presentare domanda cartacea condizionata
2- presentare domanda cartacea volontaria
3- non presentare domanda cartacea di trasferimento, confermando in tal modo la domanda inviata online
4- non presentare domanda cartacea di trasferimento, senza aver presentato istanza online nei termini, con la consapevolezza di dover subire un trasferimento d’ufficio.

In questo caso il docente, pur non presentando domanda di trasferimento (condizionata o no), deve compilare in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando esclusivamente le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto.

Qualora il docente non presenti il suddetto modulo, il Dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati  all’ufficio territorialmente competente che effettua un controllo dell’esattezza delle indicazioni fornite
ed apporta eventuali rettifiche.

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