Sicurezza scolastica. Modifiche alla legge in materia e responsabilità dei dirigenti: un commento dello Snals

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Lo Snals ha pubblicato una memoria in occasione dell’audizione parlamentare del 18 luglio 2017 sulla responsabilità dei dirigenti inerenti alla sicurezza scolastica.

La legge 626 del ‘94 e del successivo decreto 292 del ‘96 hanno individuato nel capo d’istituto la figura del datore di lavoro responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro.

La sottoscrizione del contratto di lavoro del 1/3/2002 e la successiva promulgazione del decreto legislativo 81/08 ha imposto al dirigente scolastico le responsabilità di cui all’art. 18 comma 1.

La magistratura ha emanato, sulla base di tali normative, sentenze di condanna per alcuni dirigenti scolastici ritenuti responsabili di infortuni, anche mortali, per incidenti accaduti nelle scuole causati da carenze strutturali degli edifici e non per negligenze nell’organizzazione del lavoro scolastico.

Il sindacato sottolinea che, per quanto riguarda l’attività di prevenzione della sicurezza, il luogo di lavoro in uso è di proprietà di soggetti diversi dall’amministrazione scolastica perché la normativa in materia (dall’epoca post unitaria) prevede che siano gli enti locali – comuni e province- a fornire edifici ed arredi per il servizio scolastico, mentre lo Stato deve assicurare il personale docente e i programmi d’insegnamento.

Il dirigente scolastico, dunque, ha responsabilità dirette, in materia di prevenzione della sicurezza, esclusivamente in riferimento all’uso che l’istituzione cui è preposto fa dell’edificio e dei materiali forniti dall’ente locale proprietario.

Lo Snals esprime le seguenti considerazioni riguardo ad alcune modifiche:

Il nuovo art. 3 ter all’art. 18 del d. lgs. 81/08, che tratta di ” esenzione per i dirigenti da ogni responsabilità qualora abbiano assolto tempestivamente all’obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione” non risolve la questione, perché rimane aperto il quesito di fondo : “ il dirigente scolastico ha competenze tecnico-professionali per individuare/riconoscere quali sono gli interventi strutturali di manutenzione?”

Andrebbe pertanto abrogata la norma, che prevede la delega alle scuole- anche su loro richiesta- di funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici, assicurando a tal fine le necessarie risorse finanziarie. Non si tratta di assegnare fondi alle scuole per riparare maniglie di porte e finestre, ma di collocare queste attività, che apparentemente sembrano non presentare rischi per gli utenti, in un contesto di valutazioni, e conseguenti assegnazioni di incarichi manutentivi, proprie di competenze specifiche e professionali e non approssimative e occasionali.

Il Sindacato condivide il contenuto dell’art. 7 bis di modifica all’art. 13 del d. lgs. 81/08 che prevede che la vigilanza spetta al dirigente scolastico solamente per i rischi attinenti all’attività scolastica.

Il nuovo disposto normativo riporterebbe la competenza e la responsabilità del dirigente in un ambito coerente con il profilo professionale proprio di una dirigenza che trova nell’organizzazione dell’attività scolastica il fulcro della sua azione.
Il dirigente risponderà, ad esempio, del numero di alunni collocati in un locale per lo svolgimento di attività previste dal Pof, del carico d’incendio di aule, biblioteche, laboratori ecc., che le vie di fuga siano libere da ingombri e sempre facilmente accessibili, che l’orario di ingresso e di uscita dei ragazzi sia organizzato con opportuni scaglionamenti di orari per adeguarlo alle strutture esistenti, che i piani di esodo in caso di emergenza siano periodicamente testati, simulati ed eventualmente adeguati a nuove evenienze che dovessero insorgere.

Si può prevedere anche una competenza del dirigente di segnalare al proprietario dell’edificio, qualora ne venga a conoscenza, palesi, evidenti problemi di tenuta strutturale dell’immobile con contestuale richiesta di immediata verifica di agibilità dell’immobile stesso, con la previsione della eventuale sospensione dell’attività scolastica a seguito di una sua valutazione discrezionale.

Lo Snals suggerisce la costituzione di una “autorità” di rango nazionale con il compito di operare un monitoraggio annuale di tutti gli edifici scolastici, con il rilascio della certificazione di idoneità strutturale e con l’indicazione degli interventi necessari per la tenuta degli edifici e per la prevenzione del loro degrado, non solo in riferimento ai grandi rischi, ma anche alla fisiologica usura causata dal tempo.

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