Sicurezza delle scuole. Se il DS decide di chiuderla, non è interruzione di servizio: ddl alla Camera

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E’ stato presentato un disegno di legge a Palazzo Madama, da Laura Fasiolo (Pd), sulla sicurezza delle scuole: esso prevede in pratica che, se il dirigente scolastico decide di chiudere la scuola per pericolo “grave e immediato”, non deve poi rispondere del reato di interruzione di servizio pubblico o procurato allarme.

Il disegno di legge modifica il decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e vuole evitare che i dirigenti scolastici abbiano responsabilità penali, anzi intende tutelarli se decidono, in seguito ad una valutazione personale, di evacuare, in maniera totale o parziale, la struttura sottoposta alla loro responsabilità, soprattutto in caso di terremoti, calamità naturali, o minaccia ritenuta credibile e fondata, tale comunque da richiedere una decisione in tempi rapidi.

Sono due gli articoli del ddl: “In caso di pericolo grave e immediato, i dirigenti preposti a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, hanno il potere di interdire l’utilizzo parziale o totale dei locali e degli edifici assegnati, nonché di ordinarne l’evacuazione, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

“Nei casi suddetti non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale”, quelli relativi, appunto all’interruzione di pubblico servizio e al procurato allarme, che prevedono pene, rispettivamente, di un anno e di sei mesi”.

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