Si è docenti dopo aver conseguito l’abilitazione, non dopo aver vinto il concorso. Il caso delle abilitazioni in Spagna, chiarimenti

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Dopo la nota ministeriale  pubblicata il 20/03/2017 in tanti ci hanno contattato e richiesto chiarimenti, tanti avvocati già sono pronti a fare ricorso nel caso di possibili rigetti ma è proprio questo il punto, siamo sicuri che il Miur rigetterà le istanze su queste basi contradditorie e chiaramente contrarie ai principi della direttiva 2005/36?

Nella nota il Miur come anche in quelle precedenti, ad esempio nel novembre 2014, ribadisce la regolarità del percorso e sancisce la possibilità di riconoscimento per tutti coloro che conseguono l‘abilitazione in Spagna, le novità poste sono invece i contraddittori requisiti imposti dal Miur.

1. Aver superato il concorso pubblico (“sistema selectivo de acceso a la función pública”) diventando docenti di ruolo a tempo indeterminato;
2. Aver partecipato al concorso pubblico (“sistema selectivo de acceso a la función pública”) senza superarlo nella sua totalità, diventando docenti supplenti a tempo determinato;
3. Essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas, diventando docenti supplenti a tempo determinato.

Il ministero spagnolo nel chiarimento risponde al Miur che il master del profesorado insieme all’equivalencia/homologacion dà diritto all’abilitazione alla professione docente in Europa ed in secondo piano disciplina le tre strade per esercitare la professione nella scuola pubblica spagnola, i tre famosi punti di cui si dibatte.

Questo sistema di accesso è sempre uguale a quello italiano nel quale dopo aver conseguito il TFA un nostro abilitato non può insegnare da subito nella scuola pubblica ma partecipare al concorso pubblico o iscriversi in graduatoria.

Partendo da questa similitiudine ci sembra ovvio che come discipilinato dalla direttiva comunitaria europea il riconoscimento è circoscritto al titolo professionale docente dopo del quale il candidato potrà a sua scelta esercitare il diritto di partecipare al concorso o iscriversi in gradutoria in qualsiasi paese membro rispettando le regole e le normative di tale paese.

Questa tesi, ci viene confermata anche dall’avv. Cortese, legale della Sife Formazione il quale, ci comunica che, seppur pronti in caso di rigetto a fare ricorso per i propri clienti, non prende in considerazione tale possibilità dato l’incoerenza della nota e l’impossibilità di un rigetto delle istanze regolari accompagnate da Acreditación come da sempre proposte e come da sempre riconosciute, non sarà una nota, quindi una semplice informativa a cambiare le normative in vigore dal 2005.

Data la ghiotta occasione per gli studi legali che pubblicizzano ricorso al Tar fin da ora, precisiamo che è impugnabile un eventuale rigetto e non la nota dato il valore non legale della stessa e la mancanza effettiva ad oggi di alcuna violazione di diritto.

Quindi rimane pacifico che sia in Italia che in Spagna la condizione per essere docente è semplicemente l’abilitazione, non serve aver superato alcun concorso pubblico, questo servirà solo ad ottenere la cattedra nella scuola pubblica, come stabilito dalla stessa Commissione Europea tale concorso serve esclusivamente all’assunzione nei ruoli statali dei paesi membri, ma non costituisce un requisito per l’esercizio in sé della professione.

È opportuno focalizzare quindi l’attenzione sul conseguimento del titolo abilitante,  Máster in Spagna o TFA in Italia, poichè è questo il titolo che consente l’iscrizione nelle graduatorie nazionali di insegnamento;
se il candidato intende insegnare in Spagna si iscriverà nelle graduatorie spagnole, se intenderà insegnare in Italia si iscriverà alle corrispondenti graduatorie italiane, cosi da principi ispiratori della direttiva comunitaria 2005/36 che sancisce la libera circolazione dei professionisti in Europa mediante la spendibilità del titolo professionale abilitante (Máster del profesorado o TFA) conseguito nel paese di origine.

In definitiva avendo chiara la direttiva comunitaria che favorisce il riconoscimento del titolo e tenuto presente che la nota ministeriale è una circolare informativa senza nessun effetto di legge, non siamo certi di un effettivo possibile rigetto delle istanze su queste basi e soprattutto i dubbi aumentano considerata le famose sconfitte del ministero in varie sedi diplomatiche sulla violazione dei diritti comunitari dove la stessa Italia è sempre stata sottoposta a enormi sanzioni economiche.

Siamo certi che anche in questo caso il ministero italiano si prenda questa responsabilità? Potrebbe invece essere solo un deterrente per gli aspiranti docenti in procinto di iniziare il percorso abilitante in Spagna, dato che la nota non ha alcun valore legale?

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