Segretria. IVA al 4% anche per le banche dati

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L’art. 1, comma 637, Legge n. 208/2015 ha esteso l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% di cui alla tabella A, parte II, n. 18) allegata al D.P.R. n. 633/1972, anche alle cessioni di giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, se identificate da codice ISBN o ISSN.

L’art. 1, comma 637, Legge n. 208/2015 ha esteso l’ambito di applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% di cui alla tabella A, parte II, n. 18) allegata al D.P.R. n. 633/1972, anche alle cessioni di giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, se identificate da codice ISBN o ISSN.

Con la circolare n. 20/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate illustra le principali novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 e tra queste ha precisato anche che possono beneficiare dell’aliquota ridotta del 4% non solo le cessioni di giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, se identificate da codice ISBN o ISSN, ma anche le operazioni di messa a disposizione on line di tali prodotti mediante la consultazione di biblioteche on line. Qualche dubbio permane però nel caso di consultazione di tali prodotti tramite banche dati.

 Aliquota IVA al 4%, quindi, anche per le operazioni di messa a disposizione on line, per un periodo di tempo determinato, di giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici in formato digitale.

 

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