Segreterie, nuovo codice contratti: comunicati Anac. Nuovo Codice appalti e AVCpass

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L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione il 4 maggio 2016 con un comunicato, avente per oggetto la “Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 – Regime transitorio dell’utilizzo del sistema AVCpass” ha dato alcune precisazioni relative a quanto previsto dall’articolo 81, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 che prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle gare è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Mit.

L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione il 4 maggio 2016 con un comunicato, avente per oggetto la “Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 – Regime transitorio dell’utilizzo del sistema AVCpass” ha dato alcune precisazioni relative a quanto previsto dall’articolo 81, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 che prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle gare è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Mit.

La citata Banca Dati sarà, pertanto, istituita con decreto adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), sentite ANAC e AGID, con il quale saranno altresì disciplinate le modalità per il suo utilizzo e le informazioni contenute, cui le stazioni appaltanti dovranno accedere per la verifica dei requisiti dei concorrenti.

Con decreto del Mit saranno indicati:

  • i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati
  • i documenti diversi da quelli per i quali prevista l’inclusione e le modalità di presentazione
  • i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati
  • le modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione
  • i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento.

La disposizione è chiaramente volta a superare l’attuale sistema AVCpass, gestito dall’ANAC.

Come indicato all'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici potranno utilizzare la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC secondo quanto previsto dalla Deliberazione ANAC n. 157/2016.

L’ANAC precisa, altresì, che il nuovo sistema si applicherà, una volta varato, anche per la verifica dei requisiti negli appalti dei settori speciali.

A tal fine, è da ritenersi ancora attuale, la Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 con la conseguenza che, fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell’art. 81, l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni contenute nella stessa.

Rammentiamo che la Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, Autorità Nazionale Anticorruzione, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, con la quale era stata istituito il sistema AVCPass, nel confermare il suddetto sistema (in attuazione dell’articolo 6-bis del Codice dei contratti), riprende la struttura del precedente intervento dell’AVCP; ciò al fine di specificare i dati della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che a distanza di poco più di tre anni, sono ora a disposizione delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per la verifica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti concorrenti agli affidamenti dei contratti pubblici.

Nuovo Codice Appalti ed indicazioni relative al periodo transitorio

L’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione), inoltre, con un comunicato dell'11 maggio 2016 avente come oggetto “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016” fornisce alcuni chiarimenti in merito alle numerose richieste di chiarimenti in relazione alla normativa da applicare per alcune procedure di affidamento disciplinate dall’abrogato d.lgs. 163/2006, all’operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice.

In particolare ha precisato su quali affidamenti continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 ed in particolare:

  • tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie e continuano ad applicarsi, anche, le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:

  1. affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto:

    1. il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara;
    2. consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara;
    3. varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara.
  2. procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.

  3. procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara;

  4. Affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice;

  5. Adesioni a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.

Acquisizione del Codice Identificativo della Gara (CIG)

L’ANAC provvede a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di servizi e forniture di

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000.

Obblighi di comunicazione nei confronti dell’Osservatorio

Con riferimento alle procedure di scelta del contraente avviate in vigenza del d.lgs. 163/06, restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dal richiamato decreto legislativo e dal Regolamento n. 207/2010, che dovranno essere assolti secondo le modalità di trasmissione già determinate dall’Autorità con atti a carattere generale.

Per le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, restano fermi, per il periodo transitorio, tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del Casellario. Si chiarisce che il riferimento alle casistiche enucleate agli artt. 19, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. 163/06 contenuto nelle richiamate disposizioni e negli atti a carattere generale dell’Autorità, deve intendersi riferito agli articoli da 4 a 20 del Codice.

Al fine di agevolare l’acquisizione del CIG, nonché l’assolvimento dell’obbligo di trasmissione delle informazioni riferite alle procedure bandite in applicazione del nuovo Codice, aventi ad oggetto il rilascio delle attestazioni di qualificazione, le dichiarazioni di avvalimento, le informazioni obbligatorie inerenti le procedure di affidamento, l’Autorità ritiene opportuno mantenere a disposizione dei soggetti obbligati le modalità telematiche già in uso. Tuttavia, atteso che detti sistemi telematici sono stati configurati sulla base delle disposizioni normative del d.lgs. 163/06, laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle Tabelle allegate al comunicato stesso.

Nella Tabella 1 è evidenziato che per inserire le informazioni relative alle fattispecie indicate nella colonna n. 1 relativa alle “Informazione prevista nel nuovo codice”, dovranno essere selezionati i campi corrispondenti riportati nella corrispondente colonna n. 2 e relativi alla “Informazione presente nei modelli disponibili sul sito dell’Autorità”.

Con riferimento alla comunicazione delle informazioni indicate nel Comunicato del Presidente del 18/12/2013, per le quali è previsto l’invio dei modelli predisposti dall’Autorità a mezzo posta elettronica, si specifica che i riferimenti normativi contenuti nel Modello A allegato al Comunicato su richiamato devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice, secondo quanto indicato nella Tabella 2.

La nota

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