CU 2016: si potrà inviare anche dopo il 7 marzo

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La Certificazione Unica (CU) 2016 relativa ai redditi non dichiarabili nel modello 730 potrà essere inviata anche successivamente al termine del 7 marzo, senza applicazione di sanzioni.

La Certificazione Unica (CU) 2016 relativa ai redditi non dichiarabili nel modello 730 potrà essere inviata anche successivamente al termine del 7 marzo, senza applicazione di sanzioni. La CU ha sostituito dal periodo d’imposta 2014 il vecchio CUD e la certificazione dei compensi degli autonomi emessa in forma libera su carta intestata dell’azienda.

La proroga per l’invio telematico da parte dei datori di lavoro all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (CU) relative ai professionisti autonomi riguarda l’adempimento a carico dei sostituti d’imposta, ai quali anche quest’anno viene concesso più tempo.

La scadenza per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche al Fisco era stata fissata inizialmente al 7 marzo, ora però l’Agenzia ha concesso una proroga, così come aveva fatto lo scorso anno, per le trasmissioni delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730. Le sanzioni non verranno applicate purché la CU relativa ai redditi degli autonomi venga trasmessa entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY), ovvero entro il 31 luglio. A renderlo noto è stata l’Agenzia delle Entrate stessa in occasione di un incontro con gli operatori specializzati durante il quale ha fornito indicazioni sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 sul modello 730 precompilato e sulla Certificazione Unica.

Qualora la CU contenga dati utili al 730 precompilato, rimane ferma la scadenza del 7 marzo per l’invio delle CU complete di tutti i dati fiscali, che prima venivano comunicati con il modello 770.

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