Scuola Infanzia, quando 50 ore settimanali? Organizzazione didattica e costituzione classi

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Nella predisposizione dell’organico 2017/18 relativo alla scuola dell’Infanzia risulta determinante l’entità numerica della popolazione scolastica in relazione al numero di iscritti e al numero di classi autorizzate per il prossimo anno scolastico.

Ai sensi dell’art. 2 del DPR n.89/2009, la scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i

tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

In presenza delle condizioni richieste dalla CM n.10/2016 relativamente alle iscrizioni per l’a.s.2017/18, come abbiamo chiarito nel nostro articolo, possono essere ammessi alla scuola dell’Infanzia, , su richiesta dei genitori, anche i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2018 una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico – didattico da parte del Collegio docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.

In relazione all’anno di riferimento entro il quale è necessario il compimento del terzo anno di età, segnaliamo un refuso presente nella nota n.21315/2017, dove erroneamente viene indicata la data “30 aprile 2017”, anziché quella corretta, riportata nella CM n.10/2016 sulle iscrizioni 2017/18 che è il “30 aprile 2018”

Non è consentita in ogni caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2018.

Per l’attuazione degli anticipi i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, secondo le indicazioni della CM n.10/2016, in relazione alle opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta, in sintonia con quanto stabilisce l’art.2 comma 4 de succitato DPR n.89/2009:

L’ istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso”

Nella costituzione delle classi e nella conseguente definizione dell’organico, si deve tener conto del modello orario attivo nella scuola dell’Infanzia che, come chiarisce la nota sull’organico 2017/18, non subisce variazioni rispetto al modello adottato fino al corrente anno scolastico.

Resta confermato, infatti, il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali , elevabile, su richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 50 ore settimanali.

Viene confermata, inoltre, la possibilità di chiedere da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali.

Tali orari sono comprensivi della quota riservata all’insegnamento della religione cattolica.

Il modello orario o i modelli orari adottati dovranno in ogni caso rispettare l’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art.3, comma 1, del DL n.59/2004:

L’orario annuale delle attività educative per la scuola dell’infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell’infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie”

La formazione delle classi dovrà, quindi, tenere conto di queste richieste relativamente al tempo-scuola e le singole istituzioni scolastiche dovranno organizzare le attività educative per la scuola dell’Infanzia con l’inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.

Le “sezioni primavera”, di cui al comma 630 della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, possono essere attivate unicamente nel limite delle disponibilità e secondo le modalità definite dal previsto accordo in sede di Conferenza Unificata, come ribadito anche nell’art.2 comma 3 del DPR n.89/2009

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