Riscaldamento non funzionante: alunni a casa e insegnanti a scuola al freddo

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Singolare la decisione di un Dirigente Scolastico che permette agli alunni di rimanere a casa, giustificando l’assenza per il riscaldamento non funzionante, ma poiché la scuola non è chiusa e le attività didattiche non sono sospese, chiede agli insegnanti di svolgere comunque il servizio per le ore dovute nell’orario settimanale.

Non è specificato quale obbligo di servizio dovrebbero prestare in quelle ore i docenti, in assenza degli alunni delle rispettive classi. Solo una presenza, da certificare sul registro di classe e su quello elettronico, senza nei fatti poter svolgere la propria professione?

Certamente non si possono compensare le ore che l’insegnante dovrebbe dedicare all’insegnamento con altre attività, a meno che queste non siano programmate e concordate (ad es. l’organizzazione di una riunione di dipartimento), ma in linea generale l’attesa nella sala insegnanti fino al termine del proprio orario di servizio diventa frustrante, e in questo caso anche punitivo, dal momento che le condizioni di vivibilità nell’ambiente così come sono state ritenute non idonee per gli alunni, avrebbero dovuto essere prese in considerazione anche per gli insegnanti e per il personale ATA.

Ricordiamo l’ art. 1256 del cc: “il prestatore di lavoro è liberato dalla prestazione quando questa diventa impossibile”.

E l’impossibilità in questo caso è rappresentata dall’assenza – giustificata e preannunciata – da parte degli alunni.

Invitiamo le RSU delle scuole a dialogare con i Dirigenti Scolastici affinchè queste situazioni siano chiarite e gli insegnanti e il personale ATA siano posti nelle condizioni agevoli per svolgere il loro lavoro.

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