Riforme. Fase transitoria, Bruschi: anticipare aggiornamento GaE per avere posti esatti per il FIT

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L’ispettore del Miur Max Bruschi ha commentato, con un lungo post su FB, l’articolo 17 del decreto sul nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado.

L’articolo 17, ricordiamolo, si occupa della fase transitoria, definendo le modalità e i tempi di assunzione in ruolo dei docenti delle GaE, delle GM 2016, degli abilitati e dei non abilitati con almeno 3 anni di servizio.

Bruschi esprime le sue perplessità circa i tempi in cui inizieranno i percorsi FIT e sui numeri delle assunzioni.

Ecco il post dell’Ispettore:

“quali tempistiche? Ai sensi della Legge 107/2015, articolo 1 comma 184, “Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 (proposta del MIUR concertata con MEF e Funzione Pubblica, parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti) del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi”, fermo restando la possibilità per il Parlamento di intervenire, emendandoli, in sede di attività legislativa ordinaria. Vorrei dedicare una serie di post ad alcuni problemi tecnici, che potrebbero essere utilmente affrontati in tempo utile.

Confesso di avere alcune incertezze sulla tempistica di partenza delle procedure FIT, perché il riferimento ai vari contingenti di posti da destinare ad assunzione previsti all’art. 17 non è chiarissimo, almeno a me. Visto che manca un termine “edittale”, occorre fare i conti a partire dai “contingenti” di immissioni in ruolo previsti nella fase transitoria, andando a ritroso. Sulla base di questi calcoli, il primo percorso di specializzazione si dovrebbe tenere nel 2019/20 e riguarderebbe

a) i candidati con 3 anni di servizio, che svolgerebbero nel 2020/21 il terzo anno FIT per essere immessi in ruolo (art.17, comma 2, c) con contratto triennale dall’anno scolastico 2021/22. Sulla quantificazione, poniamo che per la classe di concorso A0X vi siano, per quell’anno, 200 posti. 100 sono destinati alle GAE, 80 alle GMR, 20 ai 3 anni;

b) i candidati della prima procedura a ordinamento (ovvero, laureati magistrali o diplomati per le classi di concorso ITP), che svolgerebbero nel 2020/21 il secondo anno FIT e nel 2021/22 il terzo anno, per approdare alle procedure di immissione in ruolo con contratti triennali nel 2022/23. Quanti i posti? Prendiamo sempre l’esempio precedente. 200 posti sulla classe di concorso A0X, 100 alle GAE, 80 alle GMR, 12 ai 3 anni, 8 alla FIT;
c) in soprannumero, i candidati delle scuole paritarie, i candidati del sistema IeFP (ci si dimentica sempre che l’abilitazione è un LEP) o, viene da dire, quei candidati che vogliano spendere il loro titolo all’estero.

A questa interpretazione soccorre la lettura della procedura concorsuale destinata ai docenti abilitati che destina alla “graduatoria regionale di merito” il 100% dei posti residui destinati alle procedure concorsuali per l’anno scolastico 2018/2019: dunque, i vari anni citati all’articolo 17 riguarderebbero l’anno terminale della FIT, che assolve il periodo di formazione e di prova, pur non essendo considerabile come anno di effettiva immissione in ruolo, visto che il decreto legislativo parla di copertura delle supplenze annuali su posti vacanti e disponibili. L’immissione dunque decorrerebbe, con i contratti triennali, dopo la positiva conclusione del percorso FIT. Non a caso, i docenti scelgono la sede dell’anno terminale al di fuori della “individuazione per competenze”, secondo l’ordine della graduatoria concorsuale, e questa scelta vale per un anno scolastico solamente (anche se nulla vieta una successiva conferma attraverso l’individuazione).

Ovviamente, rispetto ai numeri, ho postulato un “caso limite”, ovvero con le GAE “capienti” su tutti i posti a loro destinati. Mano a mano che si realizza il loro svuotamento, i numeri riservati alle diverse procedure “concorsuali” sono destinati ad aumentare, e comunque in alcuni casi saranno maggiori già dalla prima attuazione. Inoltre, ho parlato di “partenza del primo percorso”, ma il bando ricomprenderà un contingente “biennale”.

Rispetto ai numeri, c’è però da prestare attenzione a due criticità.

La prima, riguarda l’intreccio del primo presumibile bando FIT con le procedure di aggiornamento delle GAE, previste per l’anno scolastico 2018/19 con validità per le immissioni a partire dall’anno 2019/20. Il che impone, se i miei conti sono giusti, di anticipare la tempistica tradizionale di aggiornamento, perché i bandi di concorso NON possono essere fatti senza essere sicuri dei posti da destinare alle GAE. Altrimenti, vi è la certezza che i conti siano destinati a “sballare”, in più o in meno. Il che implica un altro problema: l’anticipo della tempistica non può precludere il conseguimento e la dichiarazione dei titoli.

E allora? La mia modesta proposta è di scindere la procedura di aggiornamento (ormai telematizzata) in due tempi. In un primo tempo, congruo con le tempistiche del bando e dello svolgimento della procedura di selezione (da terminare, per la prima tornata, entro giugno 2018, con riferimento all’art. 7 comma 4), i candidati GAE dovrebbero scegliere innanzitutto la provincia di appartenenza per il successivo triennio. In un secondo tempo, compatibile con l’acquisizione dei titoli di servizio o culturali, e dunque entro il tradizionale mese di giugno, dovrebbero procedere alla dichiarazione degli stessi. In tal modo, da un lato la procedura concorsuale FIT dovrebbe essere “pulita” e i numeri corrispondenti alle effettive disponibilità, regione per regione; dall’altro, i docenti in GAE vedrebbero tutelate le possibilità di acquisizione dei titoli. Si tratta, peraltro, di atti esclusivamente amministrativi, che non richiedono alcuna modifica di legge o di sequenza contrattuale. Saggiamente, la norma parla di un aggiornamento da disporre “nell’anno scolastico 2018/19”, e che dunque può ben essere, senza ledere i diritti di nessuno, scaglionato in più fasi. Non mi avventurerei in un’altra ipotesi, e cioè di considerare “esaurite” le GAE provinciali “vuote” all’atto dell’aggiornamento e dunque indisponibili per eventuali inserimenti, perché la famosa sentenza “code pettine” della Corte Costituzionale mi sembra estremamente chiara nel riconoscere un diritto costituzionalmente protetto tanto all’aggiornamento dei punteggi quanto alla possibilità di cambiare provincia.

La seconda criticità riguarda l’impatto delle mobilità sulla determinazione dei contingenti, che rischia, come sempre, di “scombinare” ogni previsione. La norma prevede una sterilizzazione delle procedure di mobilità (art. 8, comma 6) sancendo, a seguito della sottoscrizione del contratto FIT, la “successiva indisponibilità dei posti complessivamente occorrenti, a livello regionale, per lo svolgimento del terzo anno”. Bene. Ma i contratti FIT sono stipulati a livello di ambito territoriale, valido, salvo miei errori, per l’intero triennio del percorso (o biennio, nel caso dei 36 mesi, o “monoennio” nel caso delle GMR). E la mobilità tra ambiti non può essere preclusa. Anche in questo caso, fatta “la tara” sui movimenti interregionali, i numeri rischiano di sballare. A meno che qualcosa non mi sfugga, forse è il caso di introdurre una migliore precisazione o qualche modifica che consenta di affinare meglio la concatenazione delle varie fasi, tenendo come “paletto” l’assegnazione su ambito dei docenti in FIT per l’anno terminale…

Scarica il testo del decreto

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