Riforma valutazione secondaria II grado, criteri diversi per ammissione alla classe successiva e agli esami

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Lo schema di decreto legislativo, trasmesso in Parlamento con Atto n. 384,  reca “norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”.

Il decreto, in pratica, disciplina la valutazione e la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e gli esami di Stato di I e II grado.

Dalla lettura del testo del decreto si evince, riguardo alla scuola secondaria di II grado, un disallineamento tra la valutazione per l’ammissione agli esami di Stato, i cui criteri vengono modificati proprio dal decreto, e quella per l’ammissione alla classe successiva, i cui criteri rimangno quelli stabiliti dal DPR n. 122/09.

Il decreto, attuativo della legge n. 107/2015, prevede per  l’ammissione all’esame di Stato nella scuola secondaria di II grado che gli studenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale pel’sonalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122;

b) partecipazione durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI;

c) svolgimento dell’attività di altemanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dal.l’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;

d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alwmi che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Senza entrare nel merito degli altri requisiti richiesti, concentriamo la nostra attenzione sul punto d), relativo alle valutazione riportate dallo studente nelle varie discipline e nel comportamento. Alla luce della nuova previsione, sarà ammesso all’esame di Stato lo studente che conseguirà una votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento; ciò vuol dire che basta avere la media del 6 per essere ammessi agli esami, mentre il DPR n. 122/09 prevede la sufficienza in tutte le discipline.

Come suddetto, il decreto, relativamente alla scuola secondaria di II grado, “riforma” soltanto gli esami di Stato, ma non si occupa della valutazione riguardante gli anni scolastici precendenti il V. Ciò fa sì che vi siano criteri diversi per l’ammissione alla classe successiva  e per l’ammissione gli esami di Stato. L’alunno, infatti, per essere ammesso alle classi II, III, IV e V dovrà conseguire la sufficienza in tutte le discipline e nel comportamento (come detta l’art. 4 del DPR n. 122/09), mentre per essere ammesso agli esami deve conseguire la media complessiva del 6.

Se, dunque, non si modifica l’articolo 4 del DPR 122/09 ( sottolineiamo che non è stato abrogato dal decreto legislativo – vedasi al riguardo l’art. 26 dello stesso “Decorrenze,disposizioni transitorie, di coordinamento e  abrogazioni”), vi sarà un’incongruenza tra i criteri per l’ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione e quelli per l’ammissione alla classe successiva (II, III, IV e V).

il testo del decreto

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