Riforma sostegno, vincolo decennale non risponde all’esigenza di continuità didattica

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Lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari competenti, prevede un vincolo decennale per i docenti titolari di sostegno, al fine di assicurare la continuità didattica.

E’ l’articolo 12 dello schema di decreto ad occuparsi dei ruoli dei docenti di sostegno, dettando al comma due quanto segue:

“I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Ai fini del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all’assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.”

La nuova disposizione, dunque, innalza da 5 a 10 anni la permanenza su posto di sostegno  per poter passare richiedere il passaggio sui posti comuni. Tale vincolo, sebbene nel computo si possa far rientrare il servizio pre-ruolo, è stato considerato da più parti “esagerato” e poco rispondente all’obiettivo che la norma si propone. Il docente, infatti,  non è vincolato al permanere dell’alunno seguito nel grado di istruzione in cui opera ed, inoltre, può richiedere trasferimento, a normativa vigente, su posti di sostegno di altro grado di istruzione, con buona pace della continuità didattica.

Sulla questione è intervenuto Pino Turi, segretario generale della Uil Scuola, esprimendo, in VII Commissione Cultura alla Camera, il suo netto dissenso riguardo alla citata disposizione, definendola una “condanna”.  Turi si chiede, inoltre: Quale alunno resta tanto in un ciclo scolastico?

Queste le parole del Segretario della Uil:

Volete lasciare il docente di sostegno per 10 anni nello stesso posto, in nome della  continuità didattica – ha detto Turi ai parlamentari – viene da chiedersi, quale alunno resta tanto in un ciclo scolastico».La continuità didattica – ha ricordato  – così come è nel decreto (10 anni di permanenza sul sostegno)  è una sorta di condanna , visto che il divieto di trasferimento non si trasforma in continuità didattica per gli alunni, ma solo in “continuità ambientale”, mentre sarebbe utile che ne godesse  «l’alunno», non « il docente».

Schema di decreto

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