Riforma sostegno. Personale ATA: le mansioni non cambiano

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Da diverse settimane girano in rete abbozzate notizie sulle norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico si attribuiscono al personale ATA ulteriori mansioni di natura specialistica approvate, secondo diversi siti, dal decreto n. 66 del 13.04.2017.

La smentita a queste false notizie è lo stesso provvedimento (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ) che entrerà in vigore il prossimo 31 maggio 2017, pubblicato il 16 maggio scorso nella GU Serie Generale n.112- Suppl. Ordinario n. 23.

Di seguito vi riporto il testo ufficiale che fa diretto riferimento al personale ATA:

All’art. 3 comma 2, lettera c, leggiamo: all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell’ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica;

All’art. 13 comma 3: Il piano di cui al comma 1 individua, nell’ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull’assistenza di base, in relazione all’inclusione scolastica. Il personale ATA e’ tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.

In definitiva i compiti dei collaboratori scolastici saranno sempre quelli previsti dal CCNL scuola come ribadisce il summenzionato art. 3 comma 2, lettera c, in coerenza alle competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull’assistenza di base.

Riforma sostegno, collaboratori scolastici faranno assistenza e saranno scelti in base al sesso dell’alunno

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