Riforma sostegno: come si diventa insegnanti, 10 anni prima di chiedere passaggio su cattedra. I contenuti della riforma approvata

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Approvato testo di riforma sostegno. Il nuovo iter di formazione e reclutamento dei futuri docenti di sostegno della scuola secondaria è ormai divenuto realtà con l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dei decreti attuativi della legge n. 107/2015.

Per diventare insegnante di sostegno si dovrà: partecipare al concorso, vincerlo e quindi accedere al percorso FIT.

I requisiti per accedere al concorso sono i seguenti:

  • laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso;
  • certificazione del  possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti in forma curricolare o extra curricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Concorso

Il concorso, per i docenti di sostegno, prevede le seguenti prove:

  • prima prova scritta: ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulla specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva;
  • seconda prova scritta: ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva;
  • prova aggiuntiva: è scritta ed è sostenuta dopo la seconda prova scritta, al fine di valutare il grado delle conoscenze di base del candidato sulla pedagogia speciale sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie;
  • prova orale:  consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua
  • straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base.

Percorso FIT

Superato il concorso, i vincitori accederanno al percorso di Formazione iniziale e tirocinio, che si articola in tre anni.

Nel corso del primo anno, i docenti dovranno seguire e superare un corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, corrispondente ad un totale di 60 CFU/CFA. Il corso è articolato in:

a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l’inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico~relazionali e relative alla didattica per l’inclusione scolastica;

b)  in attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell’ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno l1di tirocinio diretto in presenza del docente di sostegno della classe.

Il corso si conclude con un esame finale.

Il contratto di formazione iniziale e tirocinio (che si stipula dopo la vittoria del concorso, per accede al percorso FIT) è confermato al termine del primo anno, se il docente ha conseguito il diploma di specializzazione di cui sopra.

Nel corso del secondo e terzo anno, il docente dovrà completare la propria formazione con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell’inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno. A ciò si aggiunga il conseguimento, nel corso del secondo anno,di  ulteriori 40 CFU/CFA (erano 30 nel testo iniziale), comprensivi di un progetto di ricerca-azione sotto la guida dei tutor universitario e scolastico, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell’inclusione.

Il docente, inoltre, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze nell’ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.

Ricordiamo che il passaggio al terzo anno del percorso FIT è possibile solo superando la prova intermedia prevista al termine del secondo anno.

Il percorso sopra descritto si conclude con una valutazione complessiva delle attività svolte dal contrattista nel triennio, dopo la quale si accede al ruolo.

Alcune indicazioni sul ruolo dei docenti di sostegno sono contenute anche nel decreto sulla promozione e inclusione degli allievi disabili, che dedica al citato ruolo un apposito articolo.  In esso leggiamo che  i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno possono chiedere il passaggio sui posti comuni dopo 10 anni (con modifica dovrebbero essere 5) di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico. Nel computo dei 10 anni si considera  anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all’assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.

Riforma approvata, le schede dei decreti nuovo reclutamento, sostegno, esami di stato, 0-6, estero, professionali

 

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