Riforma pubblico impiego, organizzazione lavoro spetta ai dirigenti. Non è materia di contrattazione

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Lo schema di decreto legislativo di modifica del testo unico del pubblico impiego contiene delle importanti precisazioni in merito a quelle che sono le prerogative contrattuali, chiarendo gli ambiti di competenza spettanti alla legge e quelli spettanti alla contrattazione.

L’articolo 1 del decreto precisa che i contratti collettivi nazionali possono derogare alle disposizioni di legge, regolamento o statuto solo nelle materie affidate alla contrattazione collettiva dall’art. 40 comma 1 del d.lgs. n. 165/2011, come novellato dall’art. 11 dello schema di decreto medesimo.

Riportiamo un caso in cui la deroga non è possibile e che, in passato, è stato oggetto anche di contenzioso in sede di Contrattazione di Istituto. Ci riferiamo all’organizzazione del lavoro negli uffici che, a detta dei sindacati, spetta alla contrattazione, mentre per l’ANP spetta ai dirigenti.

Il nuovo schema di decreto sembra porre fine alla disputa.

L’articolo 2 dello schema di decreto, infatti, prevede che la gestione dei rapporti di lavoro ed in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro, nell’ambito degli uffici, spettano agli organi preposti alla gestione. Resta ferma l’informativa sindacale o altre forme di partecipazione.

In conclusione, stando al testo dello schema di decreto, relativamente alla definizione delle competenze proprie della legge e della contrattazione, la nuova disposizione non può essere derogata e, conseguentemente, deve essere recepita nel prossimo CCNL riguardante la scuola e il comparto di cui essa fa ormai parte.

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Revisione Testo Unico Pubblico Impiego, Sindacati: non ci sono condizioni per rinnovo contratti

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