Riforma novità dal 2018/19: dal credito all’Invalsi, dall’ammissione alle prove d’esame

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La scuola secondaria di secondo grado, dall’anno scolastico 2018/19, vedrà entrare in vigore le nuove disposizioni del decreto legislativo approvato il 7 aprile 2017, insieme agli altri attuativi della legge 107/15.

Il decreto detta nuove disposizioni relative agli esami di Stato, introducendo diverse novità relative a: prova Invalsi, attribuzione del credito scolastico, criteri di ammissione all’esame, prove ed esiti del medesimo.

CREDITO SCOLASTICO

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anno passa da 25 a 40 punti.

I 40 punti sono così distribuiti: massimo 12 punti per il terzo anno; massimo 13 punti per il quarto anno; massimo 15 per il quinto anno.

PROVA INVALSI

Gli studenti del quinto anno sostengono la prova Invalsi nel corso dell’anno scolastico e non in sede d’esame.

La prova costituisce requisito d’ammissione all’esame, ma non influisce sul punteggio finale.

La prova, che sarà computer based, verte sulle discipline di italiano, matematica e inglese.

L’introduzione, nell’ambito della prova, dell’inglese si propone la finalità di certificare, in convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

COMMISSIONE D’ESAME

La Commissione d’esame non cambia composizione, per cui continua ad essere costituita da: tre membri interni, tre membri esterni e un presidente esterno.

In ogni Istituto viene costituita una commissione ogni due classi.

AMMISSIONE ALL’ESAME

Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi;

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;

d) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto).

e) aver conseguito la sufficienza in condotta.

L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme esprimono un solo voto, incide sull’attribuzione del credito scolastico.

L’insufficienza nella condotta determina, invece, la non ammissione all’esame.

PROVE

L’esame si articola in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale.

Prima prova: è volta ad accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato; consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

Seconda prova: può essere scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, verte su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze, proprie dell’indirizzo di studio, acquisite dallo studente.

Prova orale: è volta ad accertare il conseguimento delle competenze raggiunte. Gli studenti devono analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi affinché la commissione verifichi l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità argomentativa e critica del candidato; devono inoltre esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. La prova, inoltre, accerta le conoscenze e competenze maturate dallo studente nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

ESITI

Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio colloquio (max 20 punti).  

L’esame è superato con una valutazione minima pari a 60/100.

Scarica il testo del Decreto come approvato dal Governo

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