Riforma esame scuola media: studenti ammessi anche con 5 in condotta?

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Il decreto, “recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha praticamente rivoluzionato i criteri di ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Sino al corrente anno scolastico, sono ammessi agli di esami di Stato di I grado (ai sensi dell’articolo 3 del DPR 122/09) gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

  1. frequenza di tre quarti del monte ore annuale personalizzato, per la validità dell’anno scolastico;
  2. valutazione pari a sei decimi in tutte le discipline o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;
  3. voto non inferiore a sei decimi nel comportamento.

Le nuove disposizioni, dettate dal decreto attuativo (articoli 5 e 6) della legge n. 107/2015, prevedono, invece, che sono ammessi agli di esami di Stato di I grado gli alunni che:

1. abbiano una frequenza pari almeno a tre quarti del monte ore annuale personalizzato, per la validità dell’anno scolastico;

2. presentano anche carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;

3. abbiano partecipato alla prova Invalsi, che si svolge nel mese di aprile.

Relativamente al comportamento, nel decreto vengono descritti i riferimenti in base ai quali valutare gli alunni (articolo 1 comma 3) e le modalità di espressione della valutazione (articolo 2 comma 5). Nell’articolo dedicato, invece, all’ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato non se ne fa cenno alcuno. Queste le disposizioni di cui ai summenzionati articoli 1/3 e 2/5:

Articolo 1 – comma 3. “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.”

Articolo 2 – comma 5. “La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.”

Nel decreto, dunque, non è confermato il legame tra comportamento e possibilità di essere o meno ammessi agli esami di Stato. Evidenziamo, inoltre,  che il suddetto articolo 3 del DPR n. 122/09, che riporta la disposizione secondo cui per essere ammessi agli esami è necessario avere un voto in condotta non inferiore a sei decimi, è stato abrogato dal decreto medesimo, come leggiamo al comma 6 dell’articolo 26:

“Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia:

a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.”

In conclusione, secondo le nuove disposizioni che entreranno in vigore il 1° settembre 2017, si può essere ammessi agli esami anche con un voto di comportamento inferiori a sei decimi, anche con carenze in una o più discipline, ma si deve aver svolto la prova Invalsi.

Scarica il testo del Decreto

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