Ricostruzione di carriera
La ricostruzione di carriera serve per far valutare il servizio pre-ruolo,
sia che esso provenga da rapporti di lavoro a tempo determinato, sia che sia
stato svolto in altro ruolo.
In questo modo l'insegnante assunto a tempo indeterminato può vantare
un' "anziantià di carriera" che gli permetterà di inserirsi
nella fascia stipendiale che gli spetta in base al Contratto Nazionale in vigore.
Il principale riferimento normativo è l'art. 485 del Testo Unico Decreto
Legislativo 297/94
Dal 1 settembre 2000 spetta al Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica
presso la quale si è in servizio emanare il decreto di ricostruzione
di carriera per i docenti.
Lo stabilisce il Regolamento sull'Autonomia DPR
8 marzo 1999, n. 275
Il docente di ruolo può richiedere la ricostruzione di carriera dopo
aver superato il periodo di prova; i suoi effetti decorrono quindi dalla conferma
in ruolo (1 settembre dell'anno successivo a quello dell'immissione in ruolo).
Il diritto alla ricostruzione di carriera va in prescrizione se non viene esercitato
entro il termine di 10 anni previsto dall'art. 2946 del Codice Civile.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere - art. 2935 del Codice Civile (data della conferma in ruolo)
Il diritto a percepire eventuali arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione
avvenuta a seguito di una domanda tardiva, si prescrive, invece, a decorrere
dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata.
I servizi valutabili devono essere prestati con il possesso del titolo di studio
prescritto.
- Per i docenti di scuola secondaria:
i servizi pre ruolo riconoscibili ai fini della carriera sono quelli prestati
nelle scuole secondarie statali o pareggiate (si escludono i servizi prestati
nelle scuole parificate e legalmente riconosciute), comprese quelle all'estero
, sono altresì riconosciuti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati
nelle scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiate o sussidiarie,
o presso le scuole degli educandati femminili. Non è riconoscibile
il servizio prestato nella scuola materna (D.L. n. 370 del 19.6.1970) - Per i docenti della scuola elementare:
sono riconoscibili i servizi prestati nelle scuole elementari statali o parificate,
nelle scuole secondarie statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate
o sussidiarie, nonché il servizio di ruolo e non di ruolo prestato
nelle scuole materne statali o comunali.
Ai docenti di scuola secondaria, che siano privi della vista, ed al personale
docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio
non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici
ed economici.
E' inoltre valutato il servizio prestato in qualità di docente incaricato
o di assistente incaricato o straordinario nelle universitÃ
A partire dall'a.s. 1974/75 il servizio di insegnamento non di ruolo prestato
a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico
intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia
stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni
di scrutinio finale, come prevede l'art.
11 della legge n. 124/99.
I servizi quindi verranno riconosciuti, a prescindere dal numero di ore settimanali,
solo per anno scolastico intero, le frazioni di durata inferiore ad un anno
di servizio si trascurano.
L'art. 7 comma 2 della legge n. 124/99 stabilisce inoltre che è riconoscibile
anche il servizio prestato su sostegno senza il prescritto titolo di specializzazione.
[ Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non
di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo
di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento
di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è
valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485
del testo unico].
Il periodo di servizio militare di leva o e il servizio civile sostitutivo
di quello di leva è valido a tutti gli effetti, come stabilito dall'art.
20 della Legge
958/86
Il servizio pre-ruolo viene riconosciuto per intero per i primi quattro anni
ai fini giuridici ed economici e per la rimanente parte nella misura di 2/3
ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici.
Ai fini dell'inserimento nella posizione stipendiale spettante è utile
solo la parte di anzianità di servizio riconosciuta valida ai fini giuridici
ed economici, mentre la parte valida ai soli fini economici verrà conglobata
nell'anzianità , al compimento dell'anzianità giuridica di cui
all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88.
La ricostruzione di carriera, quindi, serve ad inquadrare il docente in una
determinata fascia stipendiale in base all'anzianità di servizio.
Qualora l’anzianità posseduta è intermedia tra due posizioni
retribuitibe, viene attribuita la posizione tabellare inferiore, mentre l’eccedenza
di anzianità rispetto a quella della posizione attribuita sarÃ
utilizzata per la maturazione anticipata della posizione retributiva successiva
per semplice decorso di tempo.
Le fasce stipendiali valide per il biennio 2003 -2005 sono visionabili a questo
link,
a pag. 124
Dopo la retribuzione iniziale la progressione economica si articola in sei posizioni
stipendiali (gradoni) al 3°, 9°, 15°, 21°, 28° e 35°
anno di servizio, con il raggiungimento del massimo dello stipendio all’inizio
del 35° anno.