Ricostruzione di carriera. Il servizio in altro ruolo nell’infanzia va calcolato per intero: USR Toscana chiede indicazioni nazionali

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La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.2037/2013 ha affermato che un docente, a seguito del passaggio ad un ruolo superiore, conserva l’anzianità maturata nel ruolo precedente – ivi compreso il ruolo della scuola dell’Infanzia – a tutti gli effetti giuridici ed economici. 

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.2037/2013 ha affermato che un docente, a seguito del passaggio ad un ruolo superiore, conserva l’anzianità maturata nel ruolo precedente – ivi compreso il ruolo della scuola dell’Infanzia – a tutti gli effetti giuridici ed economici. 

In occasione di uno dei contenziosi su questa materia giudicati dal Tribunale di Arezzo, l'Avvocatura dello Stato ha comunicato al provveditorato agli studi di Arezzo di predisporre le ricostruzioni di carriera, considerando il ruolo per intero nella scuola dell'infanzia.  

La Ragioneria Territoriale dello Stato competente, a cui era stato inviato il decreto di ricostruzione di una docente della provincia, per gli adempimenti di legge, in via interlocutoria, riteneva invece che gli artt. 1 e 2 del d.l 19.6.1970, n. 370 conv. in legge 26.7.1970, n. 576, impedissero la predetta integrale valutazione del servizio di ruolo prestato nella scuola dell’Infanzia e, pur affermando di conoscere la giurisprudenza in materia, poneva in evidenza che le pronunce giurisdizionali spiegano efficacia inter partes e aggiungeva che, vista la questione controversa, aveva comunque richiesto un parere all’Amministrazione finanziaria centrale. 

La docente allora presentava domanda di conciliazione, con cui chiedeva nuovamente  il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato nella scuola dell’Infanzia. 

Il Dirigente scolastico, rivolgendosi allora alla Direzione regionale sull’opportunità di accogliere in via conciliativa l’istanza dell’interessata, rilevava che “il Tribunale di Arezzo, sezione Lavoro in più occasioni ha deciso favorevolmente accogliendo la richiesta del ricorrente e le sentenze sono state confermate in Appello, e dunque non conciliare, nonostante quello che scrive la Ragioneria, potrebbe produrre danno all’erario”. 

Sulla base del contenzioso in atto, il Direttore Generale dell'USR Toscana chiede in una nota che l'Amministrazione centrale, in accordo con l’Amministrazione finanziaria e sentita l’Avvocatura Generale dello Stato, fornisca indicazioni al fine di garantire su tutto il territorio regionale (e nazionale) una uniforme interpretazione delle disposizioni vigenti a cui conformarsi. 

 

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