Revoca supplenza se l’ordine di graduatoria non è rispettato. La sentenza

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“In tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l’atto con cui l’Amministrazione revochi un incarico, sul presupposto della nullità dell’atto di conferimento per inosservanza dell’ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all’Amministrazione datrice di lavoro”

Questa è la massima della sentenza 13800 del 31/5/2017 della Cassazione. Il caso riguarda la revoca, da parte dell’amministrazione, del contratto di lavoro con il ricorrente terzo collocato, in graduatoria. Il docente in questione aveva convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca e la propria scuola per chiedere l’accertamento della illegittimità della revoca del contratto a tempo determinato stipulato “fino alla nomina dell’avente diritto”.

L’Istituto scolastico, dovendo procedere alla copertura di due posti disponibili per supplenze temporanee per assistente tecnico, aveva convocato le persone presenti nella graduatoria per il giorno considerato e che, essendosi presentati solo il primo ed il terzo dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, sottoscrisse con entrambi il relativo contratto di lavoro; successivamente il Dirigente Scolastico aveva revocato l’incarico affidato al terzo in graduatoria perchè aveva accertato che la persona che occupava il secondo posto in graduatoria non aveva ricevuto in tempo utile la convocazione e per questa ragione non si era presentata alla convocazione.

I Giudici rilevano anche che “la circostanza che il DM n. 430 del 2000 preveda che “L’accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta di assunzione formulata in base al predetto piano rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a revisione”, circostanza valorizzata dalla Corte territoriale, non esclude che nelle ipotesi nelle quali la scelta sia caduta per errore su persone aventi posizione deteriore rispetto ad altri, l’errore non possa essere considerato rilevante ai fini della validità del contratto. La disposizione mira, infatti, solo ad evitare ripensamenti del lavoratore, una volta che abbia sottoscritto il contratto di lavoro”

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