PTOF, aggiornamento entro il mese di ottobre: cosa rivedere?

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Il piano dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, com’è noto, è stato novellato dalla legge n. 107/2015 che lo ha reso triennale, come leggiamo al comma 12 della medesima legge:

Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attivita’ formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche’ la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puo’ essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

Il Piano, dunque, è divenuto triennale, tuttavia può essere aggiornato annualmente entro il mese di ottobre.

Per quale ragione il legislatore ha previsto l’aggiornamento annuale? Per il semplice fatto che annualmente si possono manifestare esigenze formative e non nuove che bisogna inserire nel Piano.

Ricordiamo che i contenuti del PTOF, come ha ben illustrato la prof.ssa Pitino, sono i seguenti:

  • iniziative di potenziamento e attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7;
  • programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare;
  • percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti;
  • percorsi di alternanza scuola-lavoro;
  • attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
  •  il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa;
  • il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
  • il  piano di miglioramento.

I summenzionati contenuti, o meglio alcuni di essi, di anno in anno, potrebbero subire delle variazioni: pensiamo ad esempio ai progetti di durata annuale rivolti agli alunni oppure agli accordi che la scuola stipula con le associazioni del territorio che spesso hanno durata annuale. Altre modifiche possono essere apportate, ad esempio, ai progetti di potenziamento.

Proprio le attività di potenziamento sono quelle che subiranno le maggiori modifiche, a causa del fatto che le scuole hanno chiesto docenti di determinate classi di concorso , mentre l’amministrazione gliene ha inviati altri appartenenti soprattutto a classi di concorso in esubero.

Ricordiamo che il Piano è elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per le attivita’ della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico, e approvato dal Consiglio di Istituto (altra novità della 107/2015).

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