Precari e scatti di anzianità. Unicobas: altri due precari li ottengono

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UNICOBAS – Il Giudice Alessandro Coco del Tribunale di Roma, in due separate udienze dell’11 febbraio 2016, ha statuito, per due differenti ricorsi volti ad ottenere per i docenti precari (in Italia esclusi per contratto e per un demenziale stato giuridico dal godimento degli scatti d’anzianità attribuiti invece al personale di ruolo) non solo il pagamento del differenziale retributivo non corrisposto per gli scatti d’anzianità, ma anche i DANNI per la mancata assunzione, alla quale lo stato italiano avrebbe dovuto dar luogo avendo utilizzato quei docenti nella scuola oltre il termine perentorio stabilito dalle norme europee in 36 mesi. Sarà utile fare la cronaca di un ‘caso-simbolo’ fra quelli presi in esame.

UNICOBAS – Il Giudice Alessandro Coco del Tribunale di Roma, in due separate udienze dell’11 febbraio 2016, ha statuito, per due differenti ricorsi volti ad ottenere per i docenti precari (in Italia esclusi per contratto e per un demenziale stato giuridico dal godimento degli scatti d’anzianità attribuiti invece al personale di ruolo) non solo il pagamento del differenziale retributivo non corrisposto per gli scatti d’anzianità, ma anche i DANNI per la mancata assunzione, alla quale lo stato italiano avrebbe dovuto dar luogo avendo utilizzato quei docenti nella scuola oltre il termine perentorio stabilito dalle norme europee in 36 mesi. Sarà utile fare la cronaca di un ‘caso-simbolo’ fra quelli presi in esame.

Nello specifico dei danni per mancata assunzione, la sentenza rileva che:

“Secondo il pronunciamento della Corte di giustizia UE del 26.11.2014 (…), l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (…) non ammette una normativa che, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali dirette all’assunzione di personale di ruolo nelle scuole statali, autorizzi il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo il risarcimento del danno subito a causa di siffatto rinnovo”. Con ciò, il Giudice ha condannato la “…normativa italiana … dettata per la scuola (in deroga alle regole generali stabilite dal D. Lgs. N. 368/01)”, perché “…violativa delle norme dell’ordinamento europeo, come interpretate dalla Corte di giustizia”., chiarendo che “..il giudice nazionale è tenuto a disapplicare una norma nazionale che è in contrasto con l’ordinamento europeo, e ciò sul presupposto che le sentenze interpretative di norme comunitarie della Corte di Giustizia UE sono in diretta ed immediata applicazione nell’ordinamento nazionale, dunque con efficacia temporale ex tunc”. Pertanto, “…disapplicando la norma nazionale in esame, deve ritenersi che anche al settore della scuola debba essere applicato l’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001, che vieta la reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato per più di 36 mesi”. Così, “..Tenuto conto del complessivo periodo di tempo in cui la ricorrente ha lavorato con rapporto a termine (per 10 pressoché interi anni scolastici), si ritiene equo liquidare il danno nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Quest’ultima è quella esatta e non contestata indicata in ricorso (€2.199,58), sicché il Ministero resistente va condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 26.394,96 oltre interessi legali”.

Sullo specifico degli scatti d’anzianità, il Giudice rileva che:

“il riconoscimento degli incrementi stipendiali previsto dalla contrattazione collettiva del comparto scuola solo in favore del personale stabile a tempo indeterminato (e non anche in favore del personale assunto a tempo determinato) viola le disposizioni comunitarie”. E liquida, “Secondo gli esatti conteggi di parte ricorrente, le complessive differenze risultanti tra il dovuto in base agli automatismi per anzianità dalla contrattazione collettiva e l’effettivo percepito è pari a €. 5.139,96”, più “interessi legali”.

Infine, il Giudice Coco condanna il Ministero: “alla regolarizzazione contributiva e previdenziale di parte ricorrente”, nonché “a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500, oltre Iva e Cpa”.

Una bella botta per l’Amministrazione italiana, fedifraga in sede europea: queste cause gli costano circa 35.000 euro netti l’una, ed i precari da rimborsare sono ancora tanti, né si ridurranno dopo il piano Renzi che, in modo furbetto (ma insostenibile) ha fatto divieto di assumere chi ha raggiunto i 36 mesi, anche questa una trovata ben poco difendibile sul piano del diritto

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