Precari abilitati TFA hanno diritto ad inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento. Giudice del Lavoro dice sì

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Con provvedimento del 2 novembre 2015 il Tribunale del Lavoro di Pordenone, ancora una volta si pronuncia in senso favorevole per i lavoratori della scuola.
Con provvedimento del 2 novembre 2015 il Tribunale del Lavoro di Pordenone, ancora una volta si pronuncia in senso favorevole per i lavoratori della scuola.

Il caso riguarda docenti precari, inseriti nella II fascia delle Graduatorie di Circolo ed Istituto, i quali, all'esito della frequentazione del corso istituito da svariate Università degli Studi, hanno conseguito per le distinte classi di concorso titolo abilitante all'insegnamento tramite TFA lamentando quindi un'impropria collocazione nelle Graduatorie di Circolo ed Istituto di II fascia anziché nelle GAE.
 
Il Tribunale di Pordenone come prima cosa riconosce sussistente la giurisdizione del Giudice del Lavoro, così come sostenuto dalla quasi totalità dei Tribunali del Lavoro d'Italia, salvo qualche eccezione.




Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ordinanza S.U. n. 3032 del 08.02.2011; S.U. n. 22805/10) i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo LA PRETESA AD OGGETTO LA CONFORMITA' A LEGGE DEGLI ATTI DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA UTILI PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE.
 
Per giunta, è lo stesso Ministero a ritenere, attraverso il D.M. n. 235 del 2014, che la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice del Lavoro muovendo dal presupposto che la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale non è una semplice e qualunque procedura concorsuale traducendosi le graduatorie ad esaurimento in un elenco ove utilmente collocare soggetti già in possesso del titolo abilitante, in attesa dell'immissione in ruolo. Venendo al merito della questione del provvedimento d'urgenza come trattato dal Tribunale del Lavoro di Pordenone. Ribadisce “dalla pronuncia del Consiglio di stato ( CdS sez. VI sent. 16.01.2015 n. 105) secondo cui a partire dall'anno accademico 2011/2012 ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10 settembre 2010- ai sensi dell'art. 2 co 416 L. 24 dicembre 2007, n. 244- le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi e abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi, di durata annuale propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione”.
 
Considerato, dopo aver analizzato tutta la normativa, “ che nessun docente ha mai frequentato il IX ciclo SISS a causa della sopraggiunta abrogazione delle stesse scuole, gli ultimi docenti ad essersi abilitati non sono stati di certo i frequentanti il IX ciclo SISS ( che non è mai stato avviato e mai si è concluso) ma coloro che, come la ricorrente, hanno frequentato il corso TFA succedutosi al IX ciclo SISS.”
 
In definitiva, alla luce anche della giurisprudenza di merito conforme ( Trib. Grosseto, Verona, Milano) è dato ricavare un principio di massima che permette di considerare come NON ABROGATO L'ART. 5 BIS L. n. 169 del 2008 che deve intendersi, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo, come disposizione riferita ai corsi TFA succedutisi alle Scuole SISS, IX ciclo mai avviato e mai concluso.
 
Quindi, il Tribunale di Pordenone, accerta e dichiara dei lavoratori "previa disapplicazione del D.M. n. 235 del 2014 e regolamento MIUR n. 81/13 all'inserimento a far data dal conseguimento del cd. titolo abilitante a tutti gli effetti di legge con il punteggio ad essi spettante sulla base della vigente normativa, nelle GAE di III fascia per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per incarichi a tempo determinato ed indeterminato per le relative classi di concorso valide per gli anni 2014/2017 con conseguente diritto dei ricorrenti a partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo disciplinato dalla L. n. 107 del 2015”.

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