Pittoni (Lega): su DSGAff la scuola rischia il collasso

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«Sulle difficoltà create ai DSGA facenti funzione dall’attuale maggioranza di Governo, l’apparato amministrativo della scuola rischia il collasso. Abbiamo quindi approntato una relazione che ho consegnato al Quirinale con richiesta di approfondimento e parallelamente messo a punto un emendamento al decreto Scuola, che riproporremo al Senato».

Lo comunica il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega.

«È nota – spiega Pittoni – la situazione di difficoltà in ordine alla vacanza (nel corrente anno scolastico in circa 2.400 istituzioni scolastiche) del Direttore SGA, figura unica e apicale come il Dirigente scolastico, fondamentale per assicurare il regolare ed efficace funzionamento della scuola.
Dal 2000 a oggi, tale funzione è stata affidata e svolta – in forza di specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura nelle scuole che ne siano sprovviste – dagli Assistenti amministrativi, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse. Ciò ha garantito il regolare funzionamento delle scuole loro affidate al pari di quelle assegnate a DSGA di ruolo.

Dopo quasi vent’anni dall’istituzione del profilo del Direttore SGA, la legge di Bilancio 2018 ha previsto l’indizione del concorso ordinario per DSGA con requisito d’accesso – per i candidati esterni – della laurea specifica quinquennale. Ha previsto altresì la possibilità d’accesso anche agli assistenti amministrativi che, se sprovvisti del titolo d’accesso, abbiano svolto 3 anni di servizio come facenti funzioni DSGA negli ultimi 8 anni.
Ma l’applicazione del solo concorso ordinario avrebbe come risultato l’utilizzo del 100% dei posti vacanti, escludendo quindi ogni possibile progressione verticale all’interno del comparto. È facile comprendere come tale soluzione risulti penalizzante per chi, sostituendo il DSGA anche per oltre un decennio, ha investito in formazione acquisendo competenze in un’esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed è cresciuta su richiesta dell’Amministrazione per mancanza di DSGA titolari.

D’altra parte già la medesima legge di Bilancio 2018 ha ritenuto di riconoscere tale esperienza in maniera importante e positiva con l’equiparazione del servizio svolto al titolo d’accesso al concorso ordinario. Si ritiene quindi necessaria una procedura di selezione riservata interna – normativamente ancora prevista e applicata in tutte le Amministrazioni dello Stato – per salvaguardare il patrimonio di esperienza e professionalità acquisito da chi ha provveduto ad assicurare il funzionamento delle scuole in tutti questi anni.

Sulle riserve formulate circa il possesso del titolo di studio d’accesso al profilo (questione posta anche dalla medesima riforma Madia, che vincola l’ammissione al possesso del titolo) per un vincolo da qualcuno presentato quale insormontabile, si rileva che tali riserve sono superabili considerando che una deroga in tal senso (mancato possesso del titolo d’accesso) rientrerebbe pienamente nel solco del principio della realizzazione del buon andamento dell’amministrazione. Infatti, se “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe deve essere (giustamente) delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione e ricorrano altresì le peculiari e straordinarie esigenze e di interesse pubblico idonee a giustificarle”, queste motivazioni rendono possibile la deroga al possesso del titolo e l’indizione di corso/concorso riservato e/o mobilità verticale. Ancor più se si considera che la situazione attuale è determinata dalla deroga, operata dall’Amministrazione, alle previsioni di legge (vedasi D. Lgs. 165/2001 art. 529).

Allo scopo, poi, di non delegittimare le aspettative dei vincitori del concorso in atto, viene previsto che ai vincitori della procedura selettiva riservata vengano assegnati i posti vacanti e disponibili non compresi nel novero dei posti assegnati, distintamente per ciascun anno di validità delle graduatorie, alla procedura concorsuale ordinaria.
Per assicurare, infine, che si mantenga alta la qualità della gestione del servizio amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole, si prevede – conclude Pittoni – che i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito della procedura selettiva riservata abbiano la precedenza, a domanda, nel conferimento delle supplenze su posti comunque disponibili nel corso dell’anno scolastico».

EMENDAMENTO “PROGRESSIONE CARRIERA DSGA FACENTI FUNZIONE”
Il comma 6 dell’art. 2 è soppresso e sostituito dai seguenti:
1) Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l’obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all’art 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all’area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell’area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno.

2) Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70% dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell’organico relativo all’anno scolastico 2021/2022.

3) Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l’accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

4) Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto.

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