Piano antincendio. Le scuole non a norma (60%) dovranno esserlo entro il 31 dicembre 2016

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso il Dm 12 maggio 2016 sul piano per l'adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso il Dm 12 maggio 2016 sul piano per l'adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi.

Con due anni di ritardo, il decreto stabilisce le scadenze entro le quali tutte le scuole non in regola con la normativa antincendio (sono circa il 60%) dovranno provvedere a mettere in atto gli adempimenti prescritti dalla regola tecnica del 1992: il decreto infatti doveva entrare in vigore dal 12 maggio 2014, come previsto dal decreto 104 del 2013.

Il Dm è entrato in vigore il 26 maggio scorso: da questa data le scuole, non in regola sul fronte antincendio, dovranno mettere in atto un piano di adeguamento in più step, con una prima scadenza fissata al 26 agosto (tre mesi dall'entrata in vigore del Dm) e un'altra al 26 novembre 2016. Terminati gli adeguamenti, va presentata la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), preceduta dalla valutazione di progetto presso il competente comando provinciale dei Vigili del fuoco in caso di attività ricadenti in categoria "B" (scuole con un numero di persone presenti compreso tra 150 e 300 persone) o "C" (scuole con oltre 300 persone presenti).

Il piano di adeguamento va portato a compimento entro il 31 dicembre 2016, così come previsto dal decreto 104 del 2013 dopo il differimento, inserito nell'ultimo Milleproroghe, che ha allontanato la scadenza di un anno. 

Dal programma sono esclusi gli asili nido, che hanno normativa diversa rispetto a quella delle scuole. 

Per gli edifici in cui sono già in corso i lavori di adeguamento sulla base di un progetto approvato dal competente comando provinciale, bisognerà presentare la Scia antincendio, riferita al completo adeguamento della struttura, entro il 31 dicembre 2016.

Le scadenze 
Entro il 26 agosto tutte le scuole dovranno dotarsi di un numero sufficiente di estintori portatili e provvedere alla messa a norma degli impianti elettrici, dotati di interruttore generale con comando di sgancio a distanza.

Obbligatorio il possesso di un sistema di allarme da attivare in caso di pericolo. Completano il primo ciclo di adeguamento: l'installazione della segnaletica di sicurezza, la predisposizione del registro dei controlli periodici e del piano di emergenza e l'applicazione di accorgimenti per l'esercizio in sicurezza dell'attività. 

Le scuole realizzate dopo l'entrata in vigore della regola tecnica del 1992 (Decreto del ministero dell'Interno del 26 agosto) dovranno attuare le restanti misure in essa previste entro il 26 novembre 2016 (entro sei mesi dall'entrata in vigore del Dm 12 maggio 2016).

Le scuole realizzate prima dell'entrata in vigore del Decreto del ministero per i Lavori pubblici del 18 dicembre 1975 dovranno attuare solo alcune delle misure previste nella regola tecnica del 1992 con scadenza il prossimo 26 novembre. 

Tra i requisiti da soddisfare c'è la resistenza al fuoco delle strutture che separano le attività scolastiche da altri locali a destinazione diversa. Da attuare anche tutte le prescrizioni che riguardano la reazione al fuoco, l'evacuazione in caso di emergenza, e dunque l'adeguamento del sistema di vie d'uscita, compresa la predisposizione di scale esterne, a prova di fumo o a prova di fumo interne, dove previste. 

Da osservare anche gli obblighi per le zone a maggior rischio, come gli spazi per le esercitazioni, i depositi e le autorimesse. Dovranno risultare sicuri anche gli impianti di riscaldamento. 

Obbligatorio, inoltre, dotarsi di impianto elettrico di sicurezza, della rete di idranti e infine di impianti di rivelazione e estinzione ad attivazione automatica, se previsti.

Oltre alle misure citate, le scuole realizzate dopo l'entrata in vigore del Dm del 1975 ed entro la data di entrata in vigore del Dm del 1992, dovranno anche soddisfare tutti i requisiti di resistenza al fuoco e prevedere la suddivisione in compartimenti, secondo quanto prescritto dalla regola tecnica del 1992. 

Infine, dovranno possedere scale idonee per morfologia, tipologia, dimensioni e resistenza al fuoco, e adottare le misure di sicurezza per gli impianti di condizionamento e di ventilazione.

Scarica il Decreto

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