Perdente posto e mobilità interprovinciale: consigli su come compilare la domanda cartacea

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Dobbiamo premettere che quest’anno per tutti i docenti (indipendentemente dall’ordine di scuola) la domanda di trasferimento è “unica”, cioè nella stessa domanda si devono esprimere sia le preferenze provinciali che quelle  interprovinciali.

È altresì noto (lo abbiamo spiegato in altri articoli) che nell’indicazione delle preferenze vale la disposizione delle stesse all’interno della domanda per “far capire al sistema” quali preferenze si vuole che siano per prime prese in considerazione, se le provinciali o le interprovinciali.

Detto questo, quindi, tutti i docenti che hanno inviato già la domanda interprovinciale hanno fatto sostanzialmente due scelte:

  • hanno inserito nella domanda solo preferenze interprovinciali;
  • hanno inserito nella domanda prima preferenze interprovinciali, per esempio dalla prima alla sesta casella, e poi preferenze della provincia, per esempio due scuole nelle caselle settima e ottava.

Il sistema, quindi, nel primo caso analizzerà ovviamente solo le preferenze interprovinciali (se la domanda non sarà soddisfatta si rimane nella scuola di attuale servizio); nella seconda analizzerà le due scuole della provincia di titolarità solo se il docente non sarà soddisfatto nelle preferenze interprovinciali.

Tale premessa è quindi utile per capire come sarà trattato ora il perdente posto (e cosa conviene fare) se ha già presentato domanda interprovinciale.

L’art 9 comma 12 dell’O.M. 221/17 indica chiaramente che:

Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, verrà movimentato d’ufficio secondo la catena di prossimità tra gli ambiti che sarà pubblicata sullo spazio MOBILITA’ del sito Miur partendo dall’ambito comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire dall’ambito corrispondente alla precedente titolarità, per ciascun ambito in subordine vengono considerate le disponibilità dell’istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

Bisogna quindi soffermarsi sull’ultimo periodo.

Ora, dal momento che per il perdente posto si riaprono i termini per la presentazione della domanda e il docente può decidere se condizionarla o meno, il mio consiglio è questo:

  • compilare la domanda cartacea nello stesso modo in cui si è già prodotta quella interprovinciale (sarà ovviamente anche possibile cambiare alcune sedi), e comunque condizionarla ovvero inserire NO nel modulo domanda (il docente vuole partecipare al movimento a domanda?).

In questo modo il sistema accontenterà comunque il docente nelle preferenze interprovinciali perché sono state inserite prima nel modulo-domanda, e solo se la domanda non sarà soddisfatta verrà presa in considerazione la domanda condizionata che permetterà al docente, sempre in ultima analisi, di partecipare con domanda condizionata al movimento provinciale che potrebbe portare alcuni vantaggi negli anni successivi (rientro nell’ottennio, mantenimento del punteggio di continuità ecc.).

Si potrà poi decidere se inserire o meno alcune scuole delle provincia di titolarità dopo le preferenze interprovinciali oppure lasciare solo le preferenze interprovinciali, questa è ovviamente una scelta personale.

Ricordiamo che nel momento in cui il movimento interprovinciale non sarà soddisfatto, parte la domanda condizionata provinciale, per cui si parteciperà:

  • a domanda (quindi col punteggio del trasferimento e senza alcuna precedenza), su eventuali preferenze provinciali inserite dopo quelle interprovinciali (altrimenti direttamente d’ufficio se non è stata inserita nessuna preferenza provinciale).
  • poi, se non soddisfatto nelle due scuole provinciali, il movimento avverrà d’ufficio (con punteggio della graduatoria interna e con precedenza rispetto ai movimenti a domanda):
  1. prima nelle scuole dell’ambito di attuale titolarità,;
  2. poi, se non c’è posto, nella scuole degli ambiti viciniori;
  3. in ultima analisi si rimane in esubero sull’ambito di titolarità.

Rimane ovviamente sempre la possibilità di restare nella scuola di attuale titolarità nel caso le preferenze interprovinciali non saranno soddisfatte e nel contempo si dovesse riformare il posto.

N.B. Nella domanda non va indicata la scuola in cui si è ora titolari e nella quale si è perso il posto.

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