Pensioni, ottava salvaguardia: domande entro il 2 marzo. Circolare Ministero del Lavoro

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La legge di Bilancio 2017, pubblicata in G.U. il 21 dicembre u.s., prevede in materia di pensioni, tra le altre cose, la cosiddetta ottava salvaguardia, sulla base della quale alle categorie di lavoratori individuati nella medesima legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato la Circolare n. 41 del 29/12/2016, al fine di fornire apposite informazioni e indicazioni operative.

Nella circolare leggiamo che i soggetti interessati dall’ottava salvaguardia sono quelli indicati dalle lettere d), e) ed f) dell’articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 (L. di Bilancio):

Comma 214, lettera d): lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (trattasi di lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro);

comma 214, lettera e): lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

comma 214, lettera f): lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

Il personale indicato nelle summenzionate lettere devono presentare le richieste di accesso al beneficio, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2017) della stessa legge e, dunque, entro il 2° marzo 2017.

Le domande possono essere trasmesse dai lavoratori interessati o da soggetti abilitati ( patronati; consulenti del lavoro … ) e devono essere indirizzate ai competenti Ispettorati territoriali del lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

Per ulteriori informazioni scarica la  circolare

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