Pensioni: entro il 20 gennaio domande cessazione, trattenimento in servizio e richiesta part-time

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Pubblicato l’annuale decreto ministeriale per le domande di cessazione dal servizio a partire dall’a.s. 2017/18.

Il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può presentare, entro il 20 gennaio 2017, le domande di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie.

Lo stesso personale, entro la suddetta data del 20/01/2017, può presentare domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del limite contributivo o per quanto previsto dall’articolo 1 – comma 257 della legge n. 208/2015.

Il citato art. 1 comma 257 così dispone:

“Al fine di  assicurare  continuita’  alle  attivita’  previste negli  accordi  sottoscritti  con  scuole  o  universita’  dei  Paesi stranieri, il  personale  della  scuola  impegnato  in  innovativi  e riconosciuti  progetti  didattici  internazionali  svolti  in  lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per  la  quiescenza,  puo’ chiedere  di  essere  autorizzato  al   trattenimento   in   servizio retribuito per non piu’ di due anni. Il trattenimento in servizio  e’ autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente  scolastico  e  dal   direttore   generale   dell’ufficio    scolastico    regionale. Dall’attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. ”

Sempre entro il termine del 20 gennaio 2017, il personale che abbia presentato la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie o domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del limite contributivo o per quanto previsto dall’articolo 1 – comma 257 della legge n. 208/2015, può revocare la domanda presentata.

Il personale docente, educativo e ATA, inoltre, che non ha raggiunto il limite d’età, con contestuale riconoscimento di diritto alla pensionale, può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla scadenza delle suddette domande, comunica agli interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.

L’accoglimento delle domande di collocamento a riposo per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie o domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del limite contributivo non necessità di uno specifico provvedimento formale.

Scarica il decreto ministeriale

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