Pensioni e trattenimento in servizio docenti: a chi è permesso?

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Il trattenimento in servizio è stato abolito, ma non per tutti. E’ ancora possibile usufruirne per una sola ipotesi ma dalla Legge di Stabilità 2016 spunta un’eccezione per i docenti.

Il trattenimento in servizio è stato abolito, ma non per tutti. E’ ancora possibile usufruirne per una sola ipotesi ma dalla Legge di Stabilità 2016 spunta un’eccezione per i docenti.

Il trattenimento in servizio è consentito solo qualora il lavoratore, pur compiendo i 66 e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2016, non abbia raggiunto il requisito contributivo per accedere alle pensione di vecchiaia (20 anni). In questo caso, infatti, il lavoratore può essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento del requisito ma comunque non oltre il compimento dei 70 anni e 7 mesi. Si può ricorrere al trattenimento in servizio soltanto se entro il limite dei 70 anni e 7 mesi il lavoratore possa conseguire il requisito contributivo.




Ma per il personale della scuola la Legge di Stabilità, nel comma 257 dell’articolo unico prevede la possibilità di trattenimento in servizio qualora il docente sia impegnato in progetti didattici innovativi e riconosciuti al momento del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

In questo caso, quindi, se il docente compie i 66 anni e 7 mesi può permanere al servizio retribuito per ulteriori 2 anni. Le modalità per  questa forma di trattenimento in servizio sono ancora da chiarire anche se sembrerebbe che il provvedimento sia concesso dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale.

In ogni caso la domanda per il trattenimento in servizio va presentata entro il 22 gennaio 2016.

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