Pensioni, chiarimenti Miur su opzione donna, ottava salvaguardia, APE e APE social

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Il Miur ha fornito dei chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 in materia pensionistica.

I chiarimenti riguardano, nello specifico, l’opzione donna, l’ottava salvaguardia e l’anticipo pensionistico (APE e APE Social).

Opzione donna

La legge di Bilancio ha esteso il beneficio anche alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avevano maturato 35 anni di contributi e compiuto 57  anni, ma che non erano (a quella data) in  possesso degli  ulteriori  tre mesi d’età (richiesti per effetto dell’aumento della speranza di vita).

Le suddette lavoratrici, per accedere all’opzione, devono aver aver maturato, ulteriori 7 mesi, relativi agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 luglio 2016:

“Resta fermo che le suddette lavoratrici dovranno comunque aver maturato gli ulteriori 7 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita entro il 31 luglio 2016”.

La domanda di dimissioni per l’opzione donna deve essere presentata tramite la procedura web POLIS “istanze on line”, che sarà resa disponibile dal  27 gennaio al  28 febbraio.

Ottava salvaguardia

Possono accedere all’ottava salvaguardia,  secondo  le  regole vigenti  prima dell’entrata in vigore della  riforma Fornero, i lavoratori che, nel corso del 2011, si trovavano in  congedo per assistere i figli con disabilità grave e i quali perfezionano i requisiti utili per la decorrenza  del trattamento pensionistico entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il personale interessato potrà presentare richiesta di accesso alla salvaguardia al competente Ispettorato territoriale del  lavoro, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2017) della stessa legge e, dunque, entro il 2° marzo 2017.

Dopo tale data, sarà comunicato al personale se rientra o meno nel beneficio e quando potranno essere presentate le istanze.

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APE e APE Social

L’applicazione delle due forme di flessibilità in uscita avverrà solo in seguito all’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo tale decreto potranno essere fornite indicazioni dettagliate, elaborate in collaborazione con l’INPS.

nota

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