Pensioni, APE volontaria: requisiti, domanda, finanziatori e contratto

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La legge di bilancio 2017 ha previsto, in materia pensionistica, alcune forme di flessibilità in uscita, tra cui l’APE volontario, che è previsto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Vediamo in questa scheda, sulla base di quanto indicato nella stessa legge di Bilancio, quali sono i requisiti per accedere all’Ape volontario, le modalità di presentazione della domanda, il contratto di finanziamento e l’assicurazione.

Da sottolineare che l’Ape ha una durata minima di 6 mesi, per cui saranno esclusi i lavoratori che matureranno il diritto alla pensione entro il mese di ottobre di quest’anno

REQUISITI

Per accedere all’Ape volontario, il lavoratore deve:

  • avere un’età anagrafica di 63 anni, essere a 3 anni e 7 mesi dalla maturazione della pensione di vecchiaia, essere in possesso di 20 anni di contribuzione;
  • avere una pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE);
  • non essere titolare di altro trattamento pensionistico diretto.

DOMANDA E CONTRATTO

Cosa fa il lavoratore

Il lavoratore, interessato ad accedere all’Ape, presenta domanda all’INPS di certificazione del diritto all’Ape; la domanda si presenta telematicamente, tramite l’uso dell’identità digitale SPID o codice pin personale

Il lavoratore, dopo che l’Inps ha certificato il diritto all’Ape, presenta, utilizzando appositi modelli, domanda di Ape e di pensione (da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge), indicando il finanziatore e l’impresa assicurativa (per la copertura del rischio di premorienza).

Le due domande, di accesso all’APE e di pensione non sono revocabili, fermo restando il diritto di recesso, che può essere esercitato nei termini previsti dalla legge in materia e dal codice del consumo.

Il lavoratore, nella domanda, indicherà il finanziatore e l’impresa assicurativa (la cui funzione è di coprire il prestito nel caso in cui il lavoratore muoia prima della scadenza del prestito), da scegliere tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro, che dovranno essere stipulati tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie. Gli accordi quadro definiranno anche il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo.

Cosa fa l’INPS

L’Inps: certifica il diritto del lavoratore ad usufruire dell’Ape; comunica al richiedente l’importo minimo e massimo dell’Ape ottenibile; fornisce al richiedente, per conto del finanziatore e dell’impresa assicurativa, le informazioni precontrattuali e contrattuali.

L’Inps, inoltre, per la definizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa, identifica il richiedente con il sistema SPID.

Cosa fa l’Istituto finanziatore

L’istituto finanziatore trasmette all’INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito o la comunicazione di rifiuto del medesimo contratto. L’istituto, infatti, essendo un privato e rapportandosi con un privato, non è obbligato a concedere il prestito.

IL PRESTITO E LA PENSIONE

Concesso il prestito, il lavoratore può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla concessione medesima.

Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dalla concessione

L’INPS trattiene, a partire dalla prima pensione mensile, l’importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore.

Le somme erogate dall’INPS, nell’ambito del prestito, non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ricordiamo che, a breve, dovrebbe essere pubblicato un Decreto della Presidenza del Consiglio che definirà alcuni aspetti attuativi del provvedimento, quale ad esempio la forbice tra importo minimo e importo massimo dell’APE ottenibile.

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